Liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato e criterio del dimezzamento dei valori medi (TAR Sardegna n. 961 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, la liquidazione del compenso al difensore è effettuata dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale, in modo che l’importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe vigenti, tenuto conto della natura dell’impegno professionale e dell’incidenza degli atti rispetto alla posizione processuale della parte difesa. Ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014, il giudice può discostarsi dai valori medi, aumentandoli di regola sino all’80% o diminuendoli comunque non oltre il 50%, valorizzando elementi quali la complessità delle questioni trattate e l’urgenza dell’attività prestata. In ogni caso, per il patrocinio prestato nel giudizio amministrativo, i compensi spettanti al difensore sono dimezzati ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva impugnato dinanzi al TAR Sardegna il decreto del Questore di Cagliari di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 286/1998, nonché il successivo decreto della Prefettura di Cagliari che aveva respinto il ricorso gerarchico proposto ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 1199/1971.
Il ricorrente era stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decreto della Commissione del 25 ottobre 2024. Nel corso del giudizio, il ricorso veniva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con decreto decisorio del 29 maggio 2026, con compensazione delle spese tra le parti. In data 29 maggio 2026, il difensore del ricorrente depositava istanza di liquidazione del compenso, chiedendo la somma di euro 2.832,50 oltre accessori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente accertato che il ricorso non appariva manifestamente infondato, requisito necessario ai fini della liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Richiamato l’art. 82, comma 1, del d.P.R. n. 115/2002, il TAR ha ricordato che l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale, senza che possano risultare superiori ai valori medi delle tariffe vigenti, tenuto conto della natura dell’impegno professionale e dell’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
Il Collegio ha poi richiamato l’art. 4 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, che disciplina i criteri per la liquidazione del compenso, prevedendo la possibilità di discostarsi dai valori medi delle tabelle allegate entro limiti percentuali definiti, in relazione alla complessità dell’affare, al numero e alla complessità delle questioni giuridiche trattate, nonché all’attività istruttoria svolta.
Infine, il TAR ha evidenziato che l’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002 prescrive che, in relazione al patrocinio prestato nel processo amministrativo, i compensi spettanti ai difensori siano dimezzati.
Alla luce di tali parametri, il Collegio ha ritenuto congrua la determinazione del compenso in euro 1.500,00, oltre accessori come per legge, in considerazione dell’opera complessivamente prestata dal difensore e della natura e complessità della causa, operando il dimezzamento previsto dall’art. 130 citato. Con il dispositivo, il TAR Sardegna ha quindi liquidato in favore del difensore la somma di euro 1.500,00, oltre accessori, disponendo l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Reg. UE 2016/679.
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Nota della Redazione
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