Scorrimento graduatorie esterne e obbligo di motivazione dell’indizione di nuovo concorso (TAR Abruzzo n. 373 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione che intenda coprire posti disponibili mediante un nuovo concorso, anziché attingere a una graduatoria valida ed efficace approvata da altra amministrazione del medesimo comparto di contrattazione, deve esprimere le ragioni di tale scelta, in ragione del favor legislativo per lo scorrimento. L’adeguamento dell’azione amministrativa alla normativa sopravvenuta in materia di composizione delle commissioni equivale all’assunzione dell’autovincolo di tener conto anche delle altre sopravvenienze rilevanti. La delibera che, richiamando il piano triennale dei fabbisogni sopravvenuto, modifichi in più parti la disciplina del bando originario e imponga ai candidati una nuova domanda di partecipazione, produce gli effetti dell’indizione ex novo della selezione. È illegittima per difetto di motivazione la decisione di rinnovare la procedura concorsuale che non dia conto delle ragioni per le quali non si è inteso attingere alla graduatoria disponibile.
Il Fatto
I ricorrenti sono iscritti come idonei nella graduatoria approvata dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise per l’assunzione di un dirigente amministrativo nel corrispondente profilo delineato dalle declaratorie del CCNL dell’area della dirigenza delle funzioni locali.
Con il ricorso impugnano la deliberazione con cui l’Azienda sanitaria locale ha riaperto i termini di partecipazione al concorso indetto nel 2022 per la copertura di due posti di dirigente amministrativo, anziché attingere alla graduatoria esterna. Deducono carenza di motivazione, contraddittorietà, sviamento di potere e violazione dei principi di economicità e buon andamento, per la preferenza accordata dall’ordinamento allo scorrimento di graduatorie valide. L’Azienda eccepisce l’inammissibilità per conflitto di interessi tra ricorrenti e la parziale improcedibilità per carenza di interesse dei soggetti collocati oltre i primi due posti. Dodici ricorrenti hanno nel frattempo rinunciato al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni di rito. Le posizioni dei ricorrenti sono omogenee e univoche: i motivi non contengono censure differenziate e convergono verso l’unico obiettivo di annullare la procedura concorsuale, sicché la sentenza non può che avere esito uniforme. Quanto alla improcedibilità per carenza di interesse, essa è a sua volta improcedibile a seguito della rinuncia espressa dai difensori muniti di mandato speciale, con conseguente estinzione del giudizio limitatamente ai rinuncianti.
Nel merito, il Collegio muove dall’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, che condiziona le assunzioni alla previa adozione del piano triennale del fabbisogno. La delibera impugnata richiama il piano integrato approvato nel 2024, comprendente il piano dei fabbisogni del triennio 2024-2026, approvato due anni dopo l’indizione del concorso del 2022: la procedura di reclutamento è dunque frutto di nuova attività amministrativa, si conforma ad atti organizzativi sopravvenuti, contiene una disciplina in più parti diversa dal bando originario e impone ai candidati una nuova domanda di partecipazione. La dichiarata riapertura dei termini è pertanto irrilevante e produttiva degli stessi effetti dell’indizione ex novo.
Il Collegio ricorda che la disciplina della procedura è quella definita dal bando di concorso, a tutela dell’affidamento dei candidati, salvo che l’amministrazione intenda adeguarvisi in via di autotutela, come affermato da Cons. Stato Sez. V n. 2201 del 2014. L’Azienda ha in effetti superato il bando del 2022, adeguando la composizione della commissione al d.P.R. n. 82/2023, che ha modificato l’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994 introducendo l’obbligo di rispettare la parità di genere, previa revoca dei precedenti atti di nomina.
Da qui il passaggio decisivo: l’adeguamento alla normativa sopravvenuta equivale all’assunzione dell’autovincolo di tener conto anche delle altre sopravvenienze. Il Collegio rileva la discontinuità con la precedente gestione della stessa esigenza: l’Azienda aveva attinto alla graduatoria del Comune dell’Aquila per assumere due dirigenti amministrativi, motivando con l’esigenza di reclutare in tempi brevi risorse dirigenziali, e identiche sono le premesse del caso in esame, poiché il bando richiama il medesimo piano dei fabbisogni e il CCNL regola il rapporto in entrambe le ipotesi.
La circostanza che la legge regionale n. 24/2024, che impone di attingere prioritariamente a graduatorie valide, non fosse ancora in vigore non esime dall’obbligo di motivare. Rilevano l’art. 9 della legge n. 3/2003, l’art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003, la circolare del Ministero della Salute del 2015 e la d.G.R. Abruzzo n. 612/2021, che dettano indirizzi per lo scorrimento di graduatorie valide. La decisione impugnata è quindi del tutto priva di motivazione e i provvedimenti sono annullati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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