Interdittiva antimafia e accesso agli atti: onere di motivare il diniego parziale (TAR Campania n. 5501 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel diniego parziale di accesso ai documenti posti a fondamento di un’interdittiva antimafia, l’amministrazione non può selezionare gli atti ostensibili sulla base di una propria valutazione di rilevanza difensiva. Le cause ostative all’accesso previste dall’art. 24 della legge n. 241/1990 e dall’art. 3 del D.M. 16 marzo 2022 hanno carattere tendenzialmente tassativo e devono essere oggetto di specifica e circostanziata motivazione. È pertanto illegittimo il diniego che, a fronte di un interesse difensivo attuale e concreto, non esprima alcuna ragione giustificativa della limitazione. Resta invece inammissibile, per il suo carattere esplorativo, l’istanza formulata in termini generici e indifferenziati, in violazione dell’art. 24, comma 3, l. n. 241/1990.

Il Fatto

La società ricorrente era stata destinataria di un’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Caserta, impugnata con separato ricorso. Nell’ambito di quel contenzioso presentava istanza di accesso documentale per ottenere copia degli atti posti a base del provvedimento interdittivo, a tutela delle proprie esigenze difensive.

La Prefettura rispondeva accogliendo solo in parte l’istanza: ammetteva all’ostensione un numero circoscritto di documenti e limitava l’accesso ai soli atti ivi indicati. Di qui il ricorso ex art. 116 c.p.a. per l’annullamento della nota e del verbale di accesso, con domanda di accertamento del diritto alla visione e all’estrazione di copia di tutti i documenti richiesti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio opera una netta distinzione all’interno dell’istanza ostensiva. Quanto ai documenti espressamente menzionati nel provvedimento interdittivo, la società ha prospettato un interesse conoscitivo attuale, concreto e personale, qualificato dalla necessità di difendersi in giudizio avverso l’interdittiva già impugnata. Si tratta del presupposto richiesto dall’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, che riconosce il diritto di accesso a chi deve curare o difendere i propri interessi giuridici.

Quanto invece ai documenti individuati con formule generiche — “tutti gli altri atti”, “ogni altro atto presente all’istruttoria”, “accertamenti esperiti da Forze di Polizia” — l’istanza assume carattere esplorativo e va dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 24, comma 3, l. n. 241/1990. L’accesso non può trasformarsi in uno strumento di ricognizione indiscriminata dell’intero fascicolo amministrativo.

Nel merito del diniego parziale, la nota prefettizia non espone alcuna ragione giustificativa della limitazione. Non vi è cenno alla ricorrenza delle ipotesi dell’art. 3 del D.M. 16 marzo 2022 — indagini in corso, segreti istruttori, altre concrete circostanze ostative — che sottraggono all’accesso i documenti istruttori dei procedimenti in materia di documentazione antimafia. L’amministrazione ha dunque omesso di motivare il proprio filtro selettivo.

Il Collegio respinge la tesi erariale secondo cui gli atti già rilasciati sarebbero sufficienti a fini difensivi. Vi ravvisa una inversione logica: non spetta alla parte pubblica detentrice dei documenti operare un vaglio di rilevanza difensiva. L’impostazione contrasta con il carattere tendenzialmente tassativo delle cause ostative e con l’indirizzo interpretativo che, già in relazione al previgente D.M. del 1994, impone all’amministrazione di circostanziare il concreto pregiudizio derivante dall’accesso. Tale onere è tanto più stringente quanto più l’accesso sia strumentale alla tutela giurisdizionale.

Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati: il provvedimento è annullato in parte qua e l’amministrazione è condannata all’ostensione dei documenti espressamente menzionati nell’interdittiva, restando impregiudicata l’apposizione dei soli omissis indispensabili per motivate esigenze di segretezza di atti di indagine in corso. Le spese sono compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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