Il riesame dell’interdittiva antimafia tra assoluzione in appello e self cleaning (TAR Sicilia n. 4280 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di informazione interdittiva antimafia, la presentazione di una documentata istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 apre un nuovo procedimento in cui il Prefetto svolge una rinnovata istruttoria, partendo dall’esito della precedente informazione. Il venir meno delle circostanze rilevanti non discende dal mero decorso del tempo né dall’assoluzione in appello degli ex soci, ma richiede sopravvenienze obiettive che neutralizzino la portata sintomatica dei fatti originari o rendano remoto il pericolo. Il pericolo di infiltrazione si accerta secondo la regola del più probabile che non, con prognosi basata su indizi gravi, precisi e concordanti. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, restando estraneo l’accertamento dei fatti posti a base del provvedimento. In assenza di adeguate misure di self cleaning, la dismissione delle quote in favore di un familiare e la permanenza degli ex soci come dipendenti non integrano frattura sostanziale dal contesto mafioso.
Il Fatto
La società ricorrente opera nella filiera della raccolta del gioco lecito tramite apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, R.D. n. 773/1931, come mandataria dei concessionari di rete. Nel settembre 2020 la Prefettura aveva emesso nei suoi confronti un’informazione interdittiva antimafia, fondata sull’esito del primo grado del procedimento penale che aveva visto condannati, tra gli altri, due soci a sedici anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso e reati collegati.
Con istanza del 2 ottobre 2023 la compagine societaria ha chiesto la revisione liberatoria dell’interdittiva, valorizzando l’assoluzione in appello dei due ex soci e la dismissione delle loro quote in favore di un terzo. All’esito dell’audizione, la Prefettura ha confermato l’interdittiva con provvedimento del 4 marzo 2024. La società ha impugnato tale atto e i presupposti, deducendo difetto di motivazione, carenza di istruttoria e l’incostituzionalità dell’art. 92 del codice antimafia per violazione dell’art. 3 Cost.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dai principi consolidati in materia di prevenzione antimafia: l’interdittiva è misura di natura cautelare, con funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, e non richiede condanne definitive. Il sistema del codice antimafia opera su un doppio binario, lasciando al prudente apprezzamento prefettizio la valutazione atipica degli elementi sintomatici.
Quanto all’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, il Tribunale ribadisce che il venir meno delle circostanze rilevanti richiede il sopraggiungere di elementi obiettivi che rendano remoto il pericolo. Il compendio indiziario va scrutinato con prudenza, verificando gli esiti giudiziali e le operazioni di self cleaning, che devono avere effettiva idoneità a recidere i collegamenti con le associazioni criminali.
Nel caso concreto la Prefettura non ha trascurato l’assoluzione in appello, ma ha ritenuto, sulla base di stralci della stessa sentenza, che essa non fugasse il periculum. Il dialogo tra un originario socio e un esponente del clan, relativo all’installazione degli apparecchi da gioco, dimostra un accordo nella gestione dei locali e un indice più che ragionevole di perdurante permeabilità della società.
Il Collegio ritiene non illogica la conclusione secondo cui la dismissione delle quote in favore del fratello di un ex socio, già titolare di una quota rilevante, e la permanenza degli ex soci come dipendenti non configurino una frattura sostanziale. Sarebbe stato opportuno dimostrare un’evoluzione inversa mediante misure di self cleaning nella governance e nella forza lavoro.
Il secondo motivo è infondato: il Collegio richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 180 del 2022 e n. 212 del 2022, che hanno dichiarato inammissibili analoghe questioni, rimettendo al legislatore la rimeditazione del vulnus. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in via d’eccezione per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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