Revoca del permesso UE lungo periodo: necessaria valutazione complessiva e non automatica (TAR Emilia-Romagna n. 318 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. c), del D.Lgs. n. 286/1998, richiede un giudizio di pericolosità sociale dello straniero basato su una motivazione articolata. Non è sufficiente il mero richiamo a una condanna penale, dovendo l’Amministrazione valutare anche la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato. Ogni automatismo conseguente alle condanne riportate è escluso. Il provvedimento che ometta tale valutazione complessiva è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Bologna ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, titolo rilasciato nel 2001 e aggiornato nel 2017, al quale è collegato il figlio minore. La revoca si fondava su una sentenza di condanna del Tribunale di Bologna per reati tributari e associativi, dalla quale l’Amministrazione desumeva l’appartenenza della straniera alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 1423/1956.
La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 9, commi 4 e 7, del D.Lgs. n. 286/1998, il difetto di motivazione sulla pericolosità sociale e sull’attualità della stessa, la violazione del contraddittorio procedimentale e la disparità di trattamento rispetto ai correi. Il Ministero dell’Interno ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che, nonostante il riesame disposto in sede cautelare, l’Amministrazione è rimasta inerte e non ha effettuato alcuna rivalutazione alla luce delle indicazioni fornite. Su tale premessa si innesta l’esame della fattispecie, regolata dall’art. 9, comma 7, lett. c), del D.Lgs. n. 286/1998, che impone la revoca quando manchino le condizioni di cui al comma 4.
Il comma 4 stabilisce che il titolo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e che, nel valutare la pericolosità, si tiene conto dell’appartenenza alle categorie di cui alla legge n. 1423/1956 e delle condanne per i reati di cui agli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. La norma richiede, inoltre, che il questore consideri la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
Dal combinato disposto delle norme il TAR ricava che la revoca trova fondamento in un giudizio di pericolosità sociale desumibile dalle situazioni pregiudizievoli menzionate a titolo esemplificativo, entro un contesto valutativo che tenga conto della complessiva personalità dell’interessato e della sua condotta di vita. La giurisprudenza richiamata — Cons. Stato, Sez. III, n. 437 del 2021, Sez. II, n. 151 del 2020 e Sez. III, n. 123 del 2020 — esclude ogni automatismo conseguente alle condanne penali.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che il provvedimento è carente sul piano motivazionale: non contiene una valutazione della pericolosità sociale attuale e concreta, non essendo sufficiente il mero richiamo a una condanna per reati tributari (trasferimento fraudolento di valori). Parimenti carente è l’istruttoria sulla situazione familiare, lavorativa e di inserimento sociale, elementi che la norma impone di considerare.
Le censure sono pertanto fondate, con assorbimento delle ulteriori questioni, e il provvedimento è annullato. Resta fermo il potere dell’Amministrazione di valutare la situazione complessiva della ricorrente al fine di assumere il provvedimento ritenuto più congruo. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 380 c.p.p. – Arresto obbligatorio in flagranza
- Art. 381 c.p.p. – Arresto facoltativo in flagranza