Diagnosi PUA ed errore materiale del PUC onere impugnazione strumento urbanistico (Cons. Stato n. 564 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di approvazione di un piano urbanistico attuativo non può essere sindacato sulla base di un preteso errore materiale dello strumento urbanistico generale quando l’amministrazione abbia espressamente escluso la divergenza tra volontà esternata e volontà sostanziale. La rettifica delle previsioni del PUC è ammessa solo in presenza di un errore palese e riconoscibile, risolvibile mediante un procedimento logico vincolato che conduca a una soluzione univoca, senza necessità di interpretare la volontà dell’organo deliberante. Non costituisce errore materiale la scelta pianificatoria che conserva margini di discrezionalità. Il ricorso avverso il PUC è inammissibile per difetto di interesse quando la parte nega di proporre variante e chiede l’applicazione della disciplina vigente. In presenza di provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni espresse è sufficiente a sostenere l’atto in sede giurisdizionale.

Il Fatto

La società appellante presentava al Comune istanza per l’approvazione di un piano urbanistico attuativo di iniziativa privata in un ambito di trasformazione strategica del PUC, chiedendo lo stralcio di un’area che assumeva erroneamente ricompresa nel comparto tra le aree a verde attrezzato. Il Comune negava l’approvazione con deliberazione di Giunta, sulla base di una relazione istruttoria che escludeva l’esistenza di un errore materiale e rilevava carenze documentali del progetto.

Il TAR Campania, sede di Salerno, dichiarava inammissibile il ricorso per tardività dell’impugnazione del PUC, ritenuto immediatamente lesivo nella parte in cui vieta che l’approvazione dei PUA comporti variante. La società proponeva appello, censurando la declaratoria di inammissibilità e riproponendo i motivi non esaminati in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato riforma la sentenza sul punto dell’inammissibilità. Il PUC non figura tra gli atti impugnati e la prospettazione della parte è nel senso che non sia necessaria alcuna variante, sicché l’impugnativa dello strumento generale sarebbe stata priva di interesse.

Nel merito, il primo motivo riproposto è infondato. La deliberazione ha motivato in modo specifico che l’amministrazione non è incorsa in alcun errore materiale. Il Collegio richiama il criterio consolidato: l’errore materiale sussiste quando si determini una discrasia tra la volontà esternata nell’atto e quella sostanziale, obiettivamente rilevabile e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di particolare sforzo valutativo. In materia urbanistica, la rettifica è ammissibile solo se la divergenza è risolvibile mediante l’individuazione di una soluzione univoca che si imponga in modo manifesto dalla lettura della documentazione del piano, richiamando Cons. St., IV 5 marzo 2014 n. 1036. Nel caso concreto l’amministrazione ha escluso apertis verbis la divergenza, e lo conferma il fatto che l’istante abbia presentato la richiesta in variante al PUC. Non può essere corretta come errore materiale una scelta pianificatoria che conserva ampi margini di discrezionalità.

Il secondo e il terzo motivo, sulla carenza documentale e sul soccorso istruttorio, sono infondati: la carenza era stata rilevata fin dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e ribadita nel provvedimento finale. Trattandosi di atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse (Cons. Stato, Sez. III, 17 aprile 2024, n. 3480).

Il quarto motivo, sul difetto di istruttoria, è infondato perché l’amministrazione ha adeguatamente motivato che le prescrizioni del piano vigente indicano che l’intero sub ambito comprende l’area destinata ad attività private e a spazi pubblici. Il quinto motivo, sulla recezione acritica della relazione istruttoria, è infondato: la delibera è motivata per relationem e la tematica era già nota alla Giunta dopo la sentenza del TAR Campania n. 1905/2024, che aveva annullato per incompetenza il precedente atto.

Il sesto motivo è infondato perché il provvedimento è stato reso nell’ambito di un’attività vincolata, sicché il contrasto con le norme di pianificazione inoppugnate comportava necessariamente il rigetto. Il settimo motivo è infondato alla luce dell’art. 13, comma 4, delle NTA comunali, che vieta l’approvazione di PUA in variante al PUC. L’appello è respinto, con conferma della sentenza per diversa motivazione e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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