Interdittiva antimafia a cascata e revoca white list per cointeressenza nel consorzio (TAR Campania n. 1658 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione interdittiva antimafia e la revoca dell’iscrizione nella White List possono fondarsi su un giudizio di natura probabilistica e induttiva, che non richiede la prova del fatto rilevante in sede penale, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, desunta da indizi gravi, precisi e concordanti. I fattori di controindicazione che riguardano alcune consorziate si trasmettono alle altre imprese del consorzio quando l’intensità dei rapporti e l’identità dei soggetti preposti alla conduzione delle persone giuridiche denotano una cointeressenza economica e una comunanza di interessi. In tema di interdittive cd. “a cascata”, il contagio è legittimamente presunto quando la consistenza delle modalità di collaborazione è idonea a rivelare il carattere illecito dei legami tra gli operatori economici. La mancata adozione di atti di recesso dal consorzio interdetto e la permanenza delle cariche sociali convergono nel sostenere la sussistenza del rischio di permeabilità mafiosa.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore degli appalti pubblici, era iscritta nella White List di cui all’art. 1, comma 52, della l. n. 190/2012 per le categorie dei noli a freddo di macchinari e dei noli a caldo. La Prefettura di Caserta ha revocato il rinnovo dell’iscrizione, contestualmente informando la società della sussistenza delle situazioni di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011. Il provvedimento valorizza i pregiudizi penali riferibili a esponenti di alcune consorziate del consorzio stabile cui la ricorrente partecipava, e la circostanza che il legale rappresentante della società sia anche Presidente del consorzio interdetto dalla Prefettura di Lecce.
La società ha impugnato la revoca e la nota di avvio del procedimento, articolando tre motivi, e con motivi aggiunti ha impugnato la comunicazione con cui RFI ha annullato la qualificazione nel sistema di qualificazione ex art. 134 del d.lgs. n. 50/2016. La domanda cautelare è stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di rinvio della trattazione, motivata dalla pendenza della procedura di aggiornamento antimafia. L’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. consente il differimento solo per casi eccezionali, non ravvisabili nella pendenza dell’aggiornamento, che presuppone il venir meno delle circostanze rilevanti e si fonda su autonome valutazioni. La legittimità dell’interdittiva va apprezzata con riferimento ai presupposti esistenti al momento della sua adozione.
I motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. L’atto di RFI impugnato è stato revocato dopo l’ammissione della ricorrente al controllo giudiziario ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011. Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza territoriale, richiamando l’ordinanza dell’Adunanza Plenaria n. 17 del 2014, che ha riconosciuto una connessione per accessorietà tra l’impugnativa prefettizia e gli atti applicativi della stazione appaltante.
Nel merito, il Collegio ribadisce che il pericolo di infiltrazione mafiosa si valuta secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non attinge la certezza tipica dell’accertamento penale. Richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 8681 del 2024 e, per il tramite di questa, Cons. Stato, Sez. III, n. 3338 del 2023: la fattispecie di pericolo è propria del diritto della prevenzione e non richiede un evento attuale, essendo sufficiente che sia potenziale e desumibile da elementi non immaginari o aleatori.
Quanto al caso concreto, il Collegio reitera la valutazione cautelare. L’interdittiva poggia su pregiudizi penali riguardanti più esponenti delle consorziate, e il Presidente del consorzio è anche legale rappresentante della ricorrente. Le sole cariche rivestite denotano una relazione che fa propendere per il rischio di inquinamento mafioso. Rileva la mancata adozione del recesso dal consorzio, di cui la società ha continuato a far parte. In tema di interdittive a cascata, il richiamo è a Cons. Stato, Sez. III, n. 6784 del 2024 e a Cons. Stato, Sez. III, n. 5227 del 2023: i rapporti associativi con un’impresa esposta al rischio giustificano il provvedimento quando la consistenza delle modalità di collaborazione rivela legami illeciti.
Le deduzioni difensive, che isolano i singoli fattori di controindicazione, non sovvertono l’accertamento. Gli elementi non vanno riguardati in modo atomistico, ma nel loro insieme. Il ricorso introduttivo è respinto; le spese sono interamente compensate.
Nota della Redazione
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