Informativa antimafia legittima anche su soli indizi familiari e contesto clanico (TAR Sicilia n. 1925 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di infiltrazione mafiosa che giustifica l’informativa interdittiva si accerta con un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, non richiedendo la certezza tipica dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza fondata su indizi gravi, precisi e concordanti, sì da rendere “più probabile che non” il condizionamento criminale dell’impresa. Il legame parentale, nella sua mera esistenza, è elemento inerte; assume invece rilievo indiziario quando si caratterizza in un contesto familiare univoco, in cui l’organizzazione mafiosa si articola secondo un modello clanico incentrato sul nucleo familiare. Gli elementi sintomatici costituiscono un catalogo aperto, non tassativo, e la loro risalenza nel tempo non esclude il giudizio di attualità del pericolo, occorrendo la sopravvenienza di fatti nuovi idonei a dimostrarne il superamento. Il sindacato del giudice amministrativo verifica la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi prefettizia, evitando che la valutazione divenga una pena del sospetto.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un’impresa individuale operante nel settore delle coltivazioni agricole associate ad allevamento di bovini, ha impugnato l’informativa interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti dalla Prefettura ai sensi dell’art. 91 d.lgs. n. 159/2011. A seguito del provvedimento l’Assessorato Regionale all’Agricoltura ha revocato la concessione per l’utilizzazione delle erbe da pascolo e l’ANAC ha inserito l’annotazione nel casellario informatico degli operatori economici.

La ricorrente ha dedotto che l’interdittiva si fondava esclusivamente sul contesto familiare, senza contestazioni dirette, che l’attività agricola non implicava rapporti con la pubblica amministrazione e che erano stati violati i principi di tassatività e specificità. La domanda cautelare era stata rigettata con ordinanza non appellata.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama i principi consolidati in materia: il pericolo di infiltrazione va valutato secondo il criterio del “più probabile che non”, con piena cognizione dei fatti da parte del giudice amministrativo (Cons. Stato n. 6105 del 2019; Cons. Stato n. 1743 del 2016). Il diritto della prevenzione non sanziona condotte illecite, ma scongiura una minaccia per la sicurezza pubblica.

Quanto al contesto familiare, la Corte chiarisce che il rapporto di parentela può essere elemento inerte o dinamico: il passaggio qualitativo dipende dalla sua specifica caratterizzazione, soprattutto in contesti socio-economici segnati da una pervasiva presenza mafiosa, ove il modello clanico si fonda sul nucleo familiare (Cons. Stato n. 2167 del 2022; TAR Catania n. 1914 del 2023).

Nel caso concreto gli indizi appaiono convergenti: il coniuge gravato da precedenti e imputato di truffa aggravata dal metodo mafioso con funzione di prestanome; il cognato indicato come figura centrale del clan; la sorella destinataria di altra interdittiva e convivente di soggetto controindicato; la cointeressenza economica tra i cognati e la vicinanza delle sedi d’impresa. Tali elementi, congiuntamente valutati, sostengono la prognosi prefettizia.

Il secondo motivo è rigettato: gli accertamenti traggono origine dal Protocollo di Legalità del 18 marzo 2015 e trovano base nell’art. 83, comma 3-bis, cod. antimafia, che impone la documentazione antimafia per le concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali nei regimi di sostegno della politica agricola comune, a prescindere dal valore. Il terzo motivo è infondato alla luce del catalogo aperto degli indici elaborato dalla giurisprudenza (Cons. Stato n. 758 del 2019).

L’interdittiva è dunque legittima, con conferma degli atti consequenziali; le spese sono compensate per la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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