Ottemperanza al decreto di equa riparazione e pena pecuniaria (TAR Calabria n. 1227 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguardi un provvedimento di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro. La relativa somma, riconosciuta nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, ha carattere sanzionatorio e si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nel titolo. L’azione di ottemperanza presuppone l’esistenza di un titolo divenuto definitivo, la rituale notificazione del provvedimento e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 5-sexies l. n. 89/2001. Il commissario ad acta, nominato per la persistente inottemperanza, può essere incaricato anche del pagamento delle spese liquidate nel giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Calabria chiedendo l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro nel 2018, con il quale l’amministrazione era stata condannata al pagamento di euro 2.800,00 oltre spese del procedimento liquidate in euro 450,00, comprensive di compenso e spese, oltre accessori di legge. Il titolo era stato depositato e comunicato nel 2018 ed era divenuto definitivo, come attestato dalla certificazione in atti.
Il ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il ritardo. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 10 luglio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. Il decreto azionato è assistito dall’autorità di cosa giudicata. Il ricorrente ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies l. 24 marzo 2001, n. 89 ed è decorso il termine di sei mesi dalla presentazione dell’istanza.
L’amministrazione non ha fornito la prova, posta a suo carico, di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur essendo questo ritualmente notificato. L’inerzia integra quindi il presupposto per l’accoglimento del ricorso.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il TAR ne ha riconosciuto l’ammissibilità anche nell’ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015. Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la somma è stata determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege o disposti nella condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo è dovuto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario.
Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni e ha nominato, per la persistente inottemperanza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001, con termine di 90 giorni dall’istanza di parte.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate in euro 552,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, richiamando Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247. Il Collegio ha inoltre stabilito che, in caso di mancata refusione, provveda il commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele e di economia processuale, evitando un secondo giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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