Soccorso istruttorio e motivazione del preavviso di rigetto sui requisiti PSR (TAR Campania n. 6096 del 28.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della legge n. 241/1990 è utilizzabile esclusivamente per regolarizzare carenze di natura formale o documentale e non può essere impiegato per integrare o sanare l’assenza di requisiti sostanziali espressamente richiesti dalla lex specialis della procedura. L’obbligo, ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, di esame delle osservazioni presentate in sede di preavviso di rigetto non impone all’amministrazione una formale e analitica confutazione di ogni argomento, essendo sufficiente, alla luce dell’art. 3 della legge medesima, un’esternazione motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento alle deduzioni partecipative. Nelle procedure selettive caratterizzate dalla previa pubblicazione di un bando e dalla successiva selezione delle domande il contraddittorio procedimentale riceve una tutela attenuata, prevalendo le esigenze di celerità. La censura di disparità di trattamento è inammissibile per genericità se non indica i casi di indebita ammissione, e comunque non è configurabile quando il termine di raffronto consista in precedenti atti non conformi a legge. Ove la determinazione negativa si fondi su una pluralità di ragioni, è sufficiente che una sola di esse superi le censure perché il provvedimento resti esente da annullamento.
Il Fatto
La ricorrente, imprenditrice agricola, presenta l’11 febbraio 2025 — data coincidente con il termine di scadenza del bando — domanda di sostegno nell’ambito della procedura selettiva del PSR Campania 2014/2022, tipologia di intervento 6.1.1. La Regione ne dispone la non ammissibilità con comunicazione prot. n. 243181 del 15 maggio 2025, confermata in sede di riesame e ribadita con nota dirigenziale prot. n. 515772 del 9 ottobre 2025, oltre che con il decreto dirigenziale n. 18 del 26 settembre 2025 nella parte relativa alla graduatoria definitiva.
L’esclusione si fonda su due ordini di motivi autonomi: il passaggio di terreni in affitto dal coniuge entro i ventiquattro mesi antecedenti, in violazione del requisito di eleggibilità del bando, e la mancata iscrizione all’INPS in data anteriore alla presentazione della domanda. La ricorrente impugna gli atti davanti al TAR Campania, deducendo violazione del contraddittorio, travisamento dei fatti, disparità di trattamento e omesso soccorso istruttorio. La Regione non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo gruppo di censure. Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio procedimentale, il Tribunale osserva che l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non esige la formale e analitica confutazione di ogni argomento, essendo sufficiente una motivazione che renda percepibile la ragione del mancato adeguamento alle osservazioni. Richiama sul punto Consiglio di Stato n. 6121 del 2025 e n. 9153 del 2024. Aggiunge che la necessità del preavviso di rigetto va esclusa per le procedure concorsuali, categoria in cui rientrano le selezioni caratterizzate dalla pubblicazione di un bando e dalla successiva valutazione delle domande.
Nel merito del travisamento dei fatti, il Tribunale valorizza la stessa istanza di autotutela della ricorrente. Ne emerge che l’iscrizione all’INPS vigente alla data della domanda era la prima, contrassegnata dal numero progressivo 803164, poi venuta meno con effetto retroattivo per la chiusura negativa del procedimento intervenuta il 15 aprile 2025. La seconda iscrizione, proposta il 29 aprile 2025 e accolta il 2 maggio successivo, non poteva coprire il periodo pregresso e supportare la domanda in relazione al requisito di ammissione alla data dell’11 febbraio 2025.
La dedotta retroazione degli effetti al 1° gennaio 2025 resta priva di conforto probatorio, non avendo la ricorrente prodotto alcuna attestazione INPS in tal senso. Il Collegio ritiene pertanto che la seconda iscrizione avesse decorrenza dalla data della relativa comunicazione unica. Ne consegue l’insussistenza del travisamento.
La censura di disparità di trattamento è dichiarata inammissibile per genericità, non avendo la ricorrente indicato i casi di indebita ammissione. Il Tribunale aggiunge che, anche a volerli indicare, l’eccesso di potere non è configurabile quando il termine di raffronto consista in atti non conformi a legge, richiamando Consiglio di Stato n. 5980 del 2010. Quanto all’art. 6 della legge n. 241/1990, il soccorso istruttorio non è invocabile per la carenza di un requisito sostanziale, non emendabile per via procedimentale.
Assorbite le censure sul passaggio aziendale tra coniugi, il Collegio applica il principio secondo cui, ove la determinazione negativa trovi forza in più ragioni autonome, è sufficiente che una di esse resista alle censure perché l’atto resti esente da annullamento, richiamando Consiglio di Stato, A.P., n. 5 del 2016. Il ricorso è respinto. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione delle parti intimate.
Nota della Redazione
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