Sospensione attività per somministrazione alcolici a minori anche senza definitività (TAR Toscana n. 1533 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 14-ter della legge n. 125/2001 configura una recidiva autonoma rispetto all’istituto generale della reiterazione delle violazioni amministrative di cui all’art. 8-bis della legge n. 689/1981, collegandola alla sola avvenuta commissione «più di una volta» del fatto. La sospensione dell’attività di somministrazione può pertanto essere irrogata anche in presenza di accertamenti non ancora definiti con l’atto conclusivo del procedimento sanzionatorio. La misura non ha funzione esclusivamente punitiva, ma prevalentemente preventiva, di tutela dei minori dai danni dell’alcol. Ne deriva che la pendenza delle contestazioni sulla violazione pecuniaria e l’assenza di una sentenza penale definitiva non impediscono l’adozione della sanzione accessoria.
Il Fatto
Il Comune di Pisa ha irrogato al titolare di un pubblico esercizio la sospensione dell’attività di somministrazione per tre mesi, ai sensi degli artt. 14-ter, comma 2, della legge n. 125/2001 e 689, comma 3, cod. pen. Il provvedimento si fondava su plurime contestazioni di somministrazione di bevande alcoliche a minori, alcune delle quali riguardanti soggetti di età inferiore agli anni sedici, accertate dalla Polizia municipale e dalla Questura.
Il gestore ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR Toscana, deducendo l’illegittimità della misura per essere stata adottata prima della definizione dei procedimenti sanzionatori e penali, per la mancata conoscenza di atti richiamati e per il difetto di motivazione sulla durata massima della sospensione. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e il difetto di giurisdizione sulla quantificazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto rilevato che la ricorrente non contesta i fatti storici posti a fondamento della misura, ma svolge censure di ordine procedimentale. Ha quindi esaminato il primo motivo, con cui si assumeva che la sospensione dell’attività esigesse la preventiva definitività dell’accertamento della violazione pecuniaria.
Il motivo è stato respinto sul rilievo che l’art. 14-ter della legge n. 125/2001 delinea la recidiva «in maniera del tutto autonoma» rispetto all’art. 8-bis della legge n. 689/1981. Il riferimento testuale alla commissione del fatto «più di una volta» consente di dare rilevanza ad accertamenti non ancora definiti, purché compiuti in sede amministrativa. Il Collegio ha richiamato Cons. Stato, sez. V, 6 novembre 2024, n. 8864, che ha qualificato la misura come sanzione interdittiva con funzione prevalentemente preventiva, diretta alla pronta interruzione di un’attività in contrasto con la protezione dei minori.
Anche il secondo motivo è stato dichiarato infondato. Il Comune aveva versato in atti ampia documentazione, compresa quella di provenienza della Questura richiamata nell’ordinanza. Quanto al mancato riscontro alle istanze di accesso, la ricorrente avrebbe dovuto attivare i rimedi specifici nei confronti dei distinti soggetti detentori degli atti.
Il terzo motivo, relativo alla misura massima, è stato parimenti respinto. L’ordinanza richiamava la continuazione della condotta illecita, la sua reiterazione nel tempo e il coinvolgimento di minori degli anni sedici, fattispecie che integra reato. Tali elementi giustificano, secondo il Collegio, la sospensione per tre mesi. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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