L’interdittiva antimafia si fonda su elementi sintomatici e non sul contagio automatico (TAR Calabria n. 703 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione interdittiva antimafia non richiede un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello del processo penale, ma si fonda su elementi di fatto sintomatici e indiziari, valutati in modo unitario e non atomistico, secondo la regola causale del più probabile che non. Il pericolo di infiltrazione mafiosa è per definizione la probabilità di un evento, desumibile anche da accertamenti atipici. Il collegamento tra imprese può trasmettere le controindicazioni antimafia solo quando le relazioni economiche assumano carattere non episodico né remoto. Il sindacato del giudice amministrativo verifica la coerenza motivazionale del quadro indiziario complessivo, non la sua certezza.
Il Fatto
Un raggruppamento temporaneo di imprese otteneva dal Comune di Campana l’affidamento del servizio di gestione di una struttura pubblica. Una delle società del raggruppamento veniva attinta da una precedente interdittiva antimafia, incentrata sul legame del coniuge convivente del legale rappresentante con una cosca locale. Il Comune proseguiva dapprima il rapporto con la capofila, ritenuta autonoma e non controindicata, e disponeva lo scioglimento dell’associazione.
Il Comune avanzava poi richiesta di comunicazione antimafia nei confronti della capofila. La Prefettura di Cosenza emetteva una nuova ipotesi interdittiva, ritenendo l’esistenza di un pericolo di permeabilità mafiosa dell’impresa. Il Comune rescindeva il contratto e l’ANAC inseriva l’annotazione nel casellario informatico. La società ricorrente impugnava i provvedimenti davanti al TAR, lamentando l’estensione automatica degli effetti dell’interdittiva della mandante e l’insufficienza degli elementi indiziari. Proponeva anche domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama innanzitutto i connotati dell’istituto, recepiti dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e da una propria precedente pronuncia (TAR Calabria n. 260 del 20.2.2023). L’interdittiva antimafia non postula la prova dell’avvenuta infiltrazione, ma la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali, in un giudizio prognostico latamente discrezionale, sia deducibile il pericolo di ingerenza criminale. Tali elementi vanno valutati in modo unitario, cosicché ciascuno acquisti valenza nella connessione con gli altri.
La regola probatoria è quella del più probabile che non, integrata da dati di comune esperienza. Il Collegio sottolinea che il sistema delle misure di prevenzione resta estraneo a qualsiasi logica di certezza al di là del ragionevole dubbio. Il Prefetto può quindi avvalersi di strumenti e risultanze anche atipici, poiché atipica è la capacità delle mafie di perseguire i propri fini. Il campo valutativo dell’autorità si arresta solo di fronte a un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico.
I giudici rilevano che l’interdittiva impugnata non deriva da un mero contagio della capofila rispetto al provvedimento adottato sulla mandante. Essa scaturisce da un complesso di elementi plurimi: rapporti economico-patrimoniali tra le cooperative, intreccio delle compagini sociali, comunanza della sede legale. A ciò si aggiungono i legami personali della famiglia del legale rappresentante, non contestati nel sostrato fattuale ma solo nella pregnanza: plurimi incontri con soggetti legati al clan, il munus di testimone di nozze e le frequentazioni dei familiari. Richiamando la giurisprudenza di TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 243 del 25.3.2024, il Collegio conferma la significatività della partecipazione attiva a riti dall’elevata valenza simbolica nei contesti territoriali di riferimento.
Quanto alla rescissione del contratto pubblico, il TAR osserva che l’emissione dell’informazione interdittiva determina una incapacità giuridica speciale dell’impresa, dalla quale deriva l’impossibilità di esecuzione del rapporto e il dovere di recesso dell’amministrazione, ai sensi degli artt. 92, comma 3, e 94, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, come confermato dall’Adunanza Plenaria n. 23 del 26.10.2020. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore del Ministero dell’Interno.
Nota della Redazione
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