Errore di fatto nella motivazione dell’interdittiva antimafia e obbligo di riesame prefettizio (C.G.A.R.S. n. 548 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva è illegittima quando la motivazione si fonda su un errore di fatto che ne costituisce l’incipit e lo snodo essenziale e al quale si àncora il rilievo indiziante degli ulteriori elementi raccolti. In tal caso non opera la logica del provvedimento plurimotivato, poiché ogni spunto motivazionale non è autonomamente sorretto. Il giudice amministrativo non può verificare in via ipotetica se l’amministrazione si sarebbe determinata nello stesso senso in assenza dell’elemento non vero: trattandosi di valutazione ampiamente discrezionale riservata al Prefetto, il sindacato si arresta e la p.a. deve riesercitare il potere in ragione dell’effetto conformativo della sentenza. Non è quindi adeguatamente dimostrata la sussistenza di sufficienti elementi indiziari a sostegno dell’interdittiva.

Il Fatto

La società appellante, attiva nel settore agricolo e dell’allevamento, impugnava davanti al TAR Sicilia il provvedimento interdittivo emesso dal Prefetto di Messina nel maggio 2021. Il provvedimento scaturiva dalle verifiche collegate al protocollo di legalità sottoscritto tra la Prefettura, la Regione, l’Ente Parco dei Nebrodi e i Comuni aderenti, nonché dall’art. 83, comma 3-bis, cod. antimafia, che impone l’acquisizione della documentazione antimafia per le concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali nei regimi di sostegno della politica agricola comune.

La società deduceva errori di fatto dirimenti nella motivazione prefettizia: in particolare, l’affermazione secondo cui l’amministratrice sarebbe stata raggiunta da custodia cautelare in carcere nell’ambito di un procedimento per associazione mafiosa. Il TAR respingeva il ricorso. Proponeva allora appello la parte soccombente, riproponendo la censura sull’insussistenza della misura cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato, con valenza dirimente e assorbente, il profilo che valorizza l’errore di fatto contenuto nella motivazione del provvedimento impugnato. Dalla lettura degli atti processuali depositati emerge che nessuna misura cautelare è stata richiesta dal pubblico ministero nei confronti dell’amministratrice e che, conseguentemente, nessuna misura è stata applicata dal giudice per le indagini preliminari.

L’elemento fattuale non veritiero costituisce, secondo il C.G.A.R.S., l’incipit e lo snodo fondamentale dell’informazione antimafia. La sua non veridicità è potenzialmente idonea a rendere illogico il giudizio prognostico negativo che sostiene il provvedimento, caratterizzato per sua natura da logica inferenziale. Nel costrutto motivazionale il dato non vero rappresenta non solo l’elemento oggettivamente più rilevante, ma soprattutto il punto cui si àncora il rilievo indiziante degli ulteriori elementi elencati.

Ciò impedisce di invocare, nella specie, la tematica del provvedimento plurimotivato. Se in astratto non è escluso che il Prefetto si sarebbe potuto determinare nello stesso senso anche in difetto di quell’elemento, in concreto è impossibile affermare che, con corretta cognizione dell’insussistenza di un dato tutt’altro che secondario, si sarebbe comunque determinato in tal senso. Ne deriva che non è adeguatamente dimostrata la sussistenza di sufficienti elementi indiziari a sorreggere l’interdittiva.

Il Collegio esclude però di poter verificare in via ipotetica se il Prefetto intenda adottare il provvedimento anche in assenza dell’elemento non vero: si tratta di valutazione ampiamente discrezionale affidata dalla norma attributiva del potere esclusivamente al Prefetto. Diversamente opinando, il giudice amministrativo si sostituirebbe alla p.a. o formulerebbe giudizi su un potere non ancora correttamente esercitato. Spetta dunque al Prefetto, per l’effetto conformativo della decisione, una nuova disamina complessiva degli elementi fattuali.

L’appello è pertanto accolto nei sensi indicati: in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado è accolto e il provvedimento annullato. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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