Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sull’accertamento del credito (TAR Lombardia n. 533 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione del titolo, con nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, che discende esclusivamente dal titolo e dalle norme applicabili. Ne consegue che i conteggi prodotti dal creditore su capitale residuo, interessi legali e di mora non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione, dovendone essere verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Il termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere decorso prima dell’azione esecutiva.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 482/2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, la somma complessiva di euro 1.500,00. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata in data 18.4.2024.
Non avendo l’Amministrazione soddisfatto la pretesa, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Ministero si è costituito; l’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale per la Provincia di Milano non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Il titolo ha valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
Il Tribunale precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto. La sua funzione è consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per capitale residuo e interessi andrà verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
È decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre di tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso va dunque accolto, con dichiarazione di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti intervenuti, degli accessori di legge maturati e degli oneri di registrazione, copia e notificazione che abbiano titolo nel provvedimento. Sono riconosciuti anche gli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà entro centoventi giorni, senza diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali.
Sulle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, liquidata tenendo conto che le controversie in materia richiedono attività minime e stereotipate, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a.
Nota della Redazione
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