Ottemperanza al giudicato sulla carta docente davanti al TAR (TAR Campania n. 1880 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica è azionabile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che devolve al TAR l’ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso. L’esecuzione è subordinata al decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle amministrazioni. Accertata l’inerzia, il giudice dichiara l’obbligo di dare esatta e integrale esecuzione nel termine di sessanta giorni, nomina commissario ad acta con facoltà di delega e applica l’astreinte commisurata agli interessi legali, con tetto del dieci per cento del capitale, secondo le funzioni compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza con cui il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Il titolo non è stato impugnato ed è passato in giudicato, come attestato in atti.

L’istante lamenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede quindi la condanna dell’amministrazione al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penale di mora. Il Ministero resiste opponendosi all’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il gravame fondato e lo accoglie. Il percorso argomentativo muove dalla verifica dei presupposti processuali: l’azione è correttamente qualificata ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario per ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformazione dell’amministrazione al caso deciso. Sono rispettati tanto il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quelli dell’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, del medesimo codice.

Sul piano sostanziale il TAR rileva che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Poiché non è stata allegata alcuna prova dell’adempimento del provvedimento giurisdizionale, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione della carta elettronica o attribuzione dell’equivalente monetario di 500,00 euro.

In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, perché ponga in essere gli atti necessari nel termine ulteriore di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il commissario deve provvedere all’allocazione in bilancio della somma, ove manchi lo stanziamento, e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il compenso è liquidato al termine dell’espletamento dell’incarico.

Accolta anche la domanda di condanna per l’ulteriore violazione del giudicato ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali sul totale del giudicato, in aggiunta a quelli dovuti per legge, in ragione delle funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amm.. I criteri di quantificazione, in linea con il parametro della non manifesta iniquità, sono tre: il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione quale dies a quo; il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo e anche dopo l’insediamento del commissario, quale dies ad quem, in forza dell’esercizio concorrente del potere (Adunanza Plenaria n. 8/2021); il dieci per cento dell’importo dovuto in linea capitale quale limite massimo (Adunanza Plenaria n. 7/2019). Le spese seguono la soccombenza, liquidate in 300,00 euro con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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