Legami parentali e strumentalità dell’impresa alla consorteria mafiosa (TAR Calabria n. 2099 del 28.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’esercizio del potere interdittivo antimafia il pericolo di condizionamento mafioso dell’attività d’impresa si desume dai rapporti di frequentazione, di parentela, di cointeressenza e dagli intrecci societari in ambito familiare dei soggetti che nell’impresa esercitano un potere direttivo o sono comunque idonei a influenzarne le strategie operative. La misura interdittiva non sanziona fatti penalmente rilevanti né reprime condotte illecite: mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica e l’infiltrazione mafiosa nell’economia, cosicché gli esiti dei procedimenti penali a carico dei congiunti non assumono rilievo dirimente. Il contraddittorio procedimentale è assicurato quando l’interessato abbia avuto accesso agli atti, depositato memorie e sia stato ascoltato in audizione personale. La definitività del provvedimento interdittivo non dipende dalla proposizione del rimedio giurisdizionale, ma attiene al piano amministrativo: la cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali costituisce perciò effetto vincolato e non è subordinata alle sorti del giudizio sull’atto a monte.

Il Fatto

La titolare di un’impresa individuale operante nel settore dei rifiuti impugna davanti al TAR Calabria la nota prefettizia con cui è stata adottata nei suoi confronti un’informativa interdittiva antimafia. L’amministrazione aveva comunicato l’avvio del procedimento, poi l’interessata aveva chiesto e ottenuto l’accesso agli atti, depositato memorie e partecipato a un’audizione personale.

Con motivi aggiunti la ricorrente impugna anche il provvedimento che dispone la cancellazione della sua iscrizione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, deducendo la mancanza di definitività della misura interdittiva. La domanda cautelare sul ricorso principale è stata rigettata per difetto di periculum in mora; quella sui motivi aggiunti è stata accolta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il quadro indiziario valorizzato dalla Prefettura: la convivenza con il padre, ritenuto affiliato a una locale di ‘ndrangheta e sottoposto a sorveglianza speciale; il fratello, unico dipendente dell’impresa, gravato da condanne per associazione di tipo mafioso e ritenuto elemento apicale della medesima consorteria; la circostanza che la ricorrente era stata amministratrice della ditta del fratello, esercente in parte la stessa attività. Su questa base il Collegio ritiene immune da censure logiche il ragionamento dell’amministrazione sulla persistenza attuale del pericolo di condizionamento.

Il punto centrale è il rapporto tra prevenzione antimafia e accertamento penale. Gli esiti dei procedimenti a carico del fratello, e l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ne ha escluso la pericolosità sociale, non valgono a mutare il quadro: il diritto della prevenzione non richiede accertamenti definitivi sulla contiguità dell’impresa con organizzazioni criminali. Richiamando Consiglio di Stato n. 7179 del 2025 e Consiglio di Stato n. 4969 del 2025, il Tribunale conferma che oggetto della misura è la probabilità che si realizzi l’evento temuto, non la repressione di un illecito.

Quanto al contraddittorio procedimentale, la censura è disattesa: l’accesso, le memorie e l’audizione dimostrano il pieno rispetto del contraddittorio anche sul piano sostanziale. Le stesse circostanze confermano l’assenza dei presupposti per le misure di prevenzione collaborativa dell’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, avendo la ricorrente potuto rappresentare le proprie ragioni, senza che l’infiltrazione risultasse occasionale.

Sui motivi aggiunti il Collegio distingue la portata dell’art. 67 d.lgs. n. 159/2011: la definitività non si collega alla proposizione del rimedio giudiziale, ma attiene alla certezza dei rapporti giuridici e ai soli rimedi amministrativi, con salvezza dell’autotutela discrezionale, secondo Consiglio di Stato n. 3038 del 2025 e Consiglio di Stato n. 1850 del 2025. La cancellazione dall’Albo è quindi effetto vincolato. Ricorso principale e motivi aggiunti sono rigettati, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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