Interdittiva antimafia e rapporti di parentela indizi suffraganti il sindacato del giudice (TAR Lazio n. 416 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’informativa antimafia implica una valutazione discrezionale dell’Autorità prefettizia sul pericolo di infiltrazione mafiosa, da apprezzare secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di condizionamento dell’impresa. Gli elementi posti a base dell’informativa vanno valutati non atomisticamente ma in chiave unitaria, secondo il canone “quae singula non prosunt, collecta iuvant”. Ai fini dell’interdittiva l’Amministrazione può dare rilievo ai rapporti di parentela tra titolari e familiari affiliati o contigui a contesti malavitosi, quando per natura e caratteristiche concrete lascino ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che le decisioni sull’attività d’impresa possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla criminalità organizzata. Il sindacato giurisdizionale resta nei limiti dell’eccesso di potere, della manifesta illogicità, irragionevolezza e del travisamento dei fatti.

Il Fatto

Una società operante nella somministrazione di alimenti e bevande, costituita da due soci e divenuta poi di proprietà di un socio principale e di una socia di minoranza, era subentrata nell’attività esercitata in precedenza nei medesimi locali. La Prefettura aveva comunicato elementi sintomatici di possibile infiltrazione mafiosa, connessi al rapporto di parentela tra il socio principale e un soggetto ritenuto contiguo a un clan camorristico operante sul territorio.

All’esito del contraddittorio procedimentale, la Prefettura adottava l’interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011. In conseguenza, il Comune dichiarava l’inefficacia della s.c.i.a. e la decadenza degli effetti abilitativi, ordinando l’immediata chiusura dell’attività. La società impugnava gli atti davanti al TAR, che rigettava la domanda cautelare, confermata in appello dal Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina congiuntamente i primi sei motivi, tutti incentrati sulla lamentata violazione delle medesime norme da parte della Prefettura. Ribadisce che l’informativa antimafia non richiede il livello di certezza proprio dell’accertamento penale, ma una prognosi di verosimiglianza fondata su indizi gravi, precisi e concordanti, valutati in modo unitario secondo il canone indiziario.

Il TAR precisa che gli elementi posti a base dell’informativa possono anche non essere penalmente rilevanti, o essere già stati oggetto di giudizio penale con esito di proscioglimento o assoluzione, restando la valutazione del Prefetto sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Analogamente, i rapporti di parentela possono assumere rilievo quando, per natura e concretezza, lascino ritenere verosimile l’influenza della criminalità organizzata sulle decisioni d’impresa.

Nel caso concreto, il quadro indiziario si fonda su un’analisi diacronica dei rapporti tra i membri del gruppo familiare e il clan, estesa su due generazioni: molteplici controlli di polizia, dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, ulteriori interdittive emesse da altra Prefettura nei confronti di società riconducibili ai familiari, e il contributo finanziario del padre all’avvio delle attività intestate ai figli. Il collegio sottolinea che la società ricorrente non ha adeguatamente smentito la provenienza della provvista economica, non avendo identificato in atti le polizze assicurative richiamate.

Quanto al sesto motivo, il TAR dichiara di non poter sindacare il carattere occasionale dell’infiltrazione, poiché tale apprezzamento appartiene alla sfera ampiamente discrezionale rimessa all’Autorità di pubblica sicurezza e non è sostituibile dal giudice amministrativo. Infine, l’ultimo motivo, rivolto al Comune per omessa comunicazione di avvio del procedimento, è infondato: per la natura vincolata dell’atto, ex art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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