Preavviso di interdittiva antimafia obbligatorio salvo specifica motivazione rafforzata (C.G.A.R.S. n. 716 del 20.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento finalizzato all’adozione dell’informazione antimafia interdittiva il destinatario deve essere posto in condizione di partecipare prima della conclusione del procedimento. Tale regola generale dell’ordinamento, espressiva dei diritti di difesa riconosciuti anche dal diritto dell’Unione, è stata recepita dall’art. 48 del d.l. n. 152/2021, che ha modificato l’art. 92 del d.lgs. n. 159/2011, con valore ricognitivo e non innovativo. L’omissione della comunicazione preventiva costituisce eccezione che esige motivazione rafforzata, ancorata a ragioni e fatti specificamente indicati nel provvedimento. Le particolari esigenze di celerità non coincidono con quelle intrinseche e fisiologiche delle misure di prevenzione, né possono desumersi aliunde dal compendio probatorio. Il provvedimento che ometta la partecipazione procedimentale senza adeguata giustificazione è illegittimo e va annullato, ferma la possibilità di corretto riesercizio del potere.
Il Fatto
Il ricorrente esercita da anni attività agricola e aveva richiesto all’AGEA l’erogazione di un contributo. Il Prefetto adotta nei suoi confronti un’informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 91 e 94 del d.lgs. n. 159/2011, con divieto di contrarre e di ricevere finanziamenti pubblici. La comunicazione gli perviene tramite mail ordinaria, senza alcun preavviso.
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, dopo aver accolto la domanda cautelare, respinge il ricorso nel merito. Il soccombente appella deducendo cinque motivi, tra cui la violazione delle garanzie partecipative. Il C.G.A.R.S. respinge l’istanza cautelare, ma all’udienza pubblica accoglie il gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondato il primo motivo: la contraddittorietà della sentenza rispetto all’ordinanza cautelare non integra alcun vizio, secondo noti principi processuali. Accoglie invece, con carattere assorbente, il secondo motivo, di natura procedimentale.
Il punto di partenza è la qualificazione dell’art. 48 del d.l. n. 152 del 2021: norma ricognitiva, non innovativa, delle regole già riconosciute dalla giurisprudenza sovranazionale e nazionale. Il Collegio richiama l’Ordinanza della Corte di Giustizia UE del 26 maggio 2020 in C-17/20, ove si afferma che il rispetto dei diritti di difesa è principio generale del diritto dell’Unione e impone di mettere il destinatario in condizione di manifestare il proprio punto di vista sugli elementi posti a fondamento della decisione. Richiama altresì Cons. St., sez. III, n. 2899 del 2021, secondo cui le garanzie procedimentali degli artt. 7 e segg. della legge n. 241/1990 rispondono all’esigenza di provocare l’apporto collaborativo dell’interessato.
Ne deriva che, già prima della novella, l’omissione della partecipazione era un’eccezione bisognosa di motivazione rafforzata. Le esigenze di celerità invocate dall’amministrazione devono essere ancorate a ragioni e fatti specificamente indicati, per consentire al giudice il sindacato effettivo sulla discrezionalità tecnica.
Nel caso concreto il provvedimento non dà conto delle ragioni dell’omissione, come rilevabile per tabulas. La celerità non è desumibile aliunde: l’atto è emesso il 29 settembre 2021, a fronte di istanze del novembre 2019 e del luglio 2020 e di una relazione interforze del 15 giugno 2021. Manca pure alcuna esigenza di segretezza, poiché gli elementi motivazionali provengono da procedimenti penali già noti all’appellante.
L’appello è quindi accolto e il provvedimento prefettizio annullato, salvo corretto riesercizio del potere, anche sul piano procedimentale. Le spese del doppio grado sono compensate per la problematicità della materia.
Nota della Redazione
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