L’ottemperanza ai decreti di equa riparazione e la penalità di mora (TAR Calabria n. 867 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto i decreti della Corte di Appello emessi ai sensi dell’art. 3 legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. È sufficiente che il creditore abbia inviato la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001 e che siano decorsi sei mesi dalla presentazione dell’istanza. L’amministrazione deve provare di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, e la penalità di mora può essere determinata nella misura degli interessi legali, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte di Appello di Catanzaro cron. n. 17/2021, pubblicato in data 08.01.2021 e notificato in data 12.01.2021, con il quale è stata riconosciuta l’equa riparazione ai sensi dell’art. 3 legge n. 89/2001 in relazione a un procedimento civile. Il decreto ingiunge al Ministero della Giustizia di pagare, senza dilazione, una somma a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali dalla domanda, compensi e spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.

I ricorrenti chiedono altresì l’ulteriore condanna al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, lett. e), c.p.a. per il successivo ritardo. Il Ministero della Giustizia, ritualmente intimato, non si costituisce in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento che il decreto della Corte di Appello ha autorità di cosa giudicata e che è stato ritualmente notificato all’amministrazione. Su questa base si innesta la questione giuridica centrale: se, per le ottemperanze ai decreti emessi ex legge n. 89/2001, siano ancora necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Il TAR, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene che tali adempimenti non siano più dovuti, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423. Il percorso argomentativo si sposta quindi sul piano probatorio: i creditori hanno inviato in data 22.11.2022 la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001, e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi.

La P.A. non ha dato prova, come era suo onere secondo Cass. SS.UU. n. 13533/2001, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.

Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. St. Ad. Plen. n. 15 del 2014 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015. Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora viene determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto.

La somma è dovuta dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo del Ministero o, in mancanza, sino all’insediamento del Commissario ad acta, fermo il potere della P.A. di attuare il giudicato fino a che il commissario non abbia provveduto (Adunanza Plenaria n. 8 del 2021). Il TAR dichiara quindi l’obbligo di esecuzione entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, nomina in caso di inutile scadenza un Commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, e liquida le spese a carico dell’amministrazione, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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