Interdittiva antimafia annullata per insufficienza del quadro indiziario (TAR Lombardia n. 235 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva antimafia presuppone un quadro indiziario complessivo idoneo a fondare, secondo il criterio del “più probabile che non”, il pericolo di condizionamento mafioso dell’impresa. Quando i singoli elementi si presentano sfumati o polivalenti, l’Amministrazione ha l’onere di enucleare i rapporti logici che li collegano e di esplicitare il nesso tra il contesto criminale valorizzato e la posizione dell’impresa. La sola responsabilità per una singola e circoscritta vicenda corruttiva, l’occasionale e non significativo contatto con soggetti contigui alla criminalità e la riconducibilità a terzi di imprese attinte da misure antimafia, prive di collegamento con la società, non valgono a integrare il pericolo di infiltrazione. Il sindacato di legittimità sulla prognosi prefettizia verifica la logicità, l’adeguatezza istruttoria e la coerenza motivazionale, senza sostituire la valutazione discrezionale riservata all’autorità amministrativa.

Il Fatto

La Prefettura di Mantova, con provvedimento del 9.9.2023, ha adottato nei confronti di una società una informazione interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84 e 91, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, ravvisando possibili tentativi di infiltrazione mafiosa. A fondamento della misura l’Amministrazione ha posto le risultanze di un’indagine penale, conclusa con sentenza di patteggiamento del legale rappresentante per corruzione, i legami di parentela e affinità di soggetti terzi con una consorteria ‘ndranghetista e la riconducibilità ai medesimi di imprese già attinte da provvedimenti antimafia. In via derivata, la Prefettura di Modena ha revocato l’iscrizione della società nella white list “post sisma”.

La società ha impugnato entrambi i provvedimenti, deducendo violazione di legge, difetto di istruttoria, eccesso di potere e omessa applicazione delle misure di collaborazione di cui all’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011. Costituitisi in giudizio, il Ministero dell’Interno e le Prefetture hanno insistito per il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di rinvio, escludendo che la pendenza del controllo giudiziario a domanda ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 comporti sospensione del giudizio, richiamando Cons. Stato ad. plen. n. 7 del 2023.

Nel merito, il Tribunale ha ricostruito la natura anticipata della tutela, ribadendo che il criterio di accertamento è quello del “più probabile che non” e che il sindacato giurisdizionale verte su logicità, adeguatezza istruttoria, coerenza motivazionale, proporzionalità e ragionevolezza. Ha richiamato il principio secondo cui, quanto più i singoli indizi sono sfumati o polivalenti, tanto più forte deve essere la loro aggregazione in un nucleo logico-probatorio coerente, con correlativo onere dell’Amministrazione di esplicitare i collegamenti (Cons. Stato n. 6679 del 2024).

Applicando tali coordinate, il Collegio ha ritenuto insufficiente il quadro indiziario. Se non è contestabile la responsabilità per corruzione, i contatti tra il legale rappresentante e il pubblico ufficiale si sono limitati a una singola vicenda, circoscritta nel tempo. Il contatto con un soggetto contiguo alla consorteria è risultato occasionale e privo di elementi circa una cointeressenza nell’impresa. Le società attinte da misure antimafia non risultano mai entrate in contatto con la ricorrente, e il meccanismo di condizionamento dei beneficiari dei contributi si è rivelato incompatibile con l’attività edilizia esercitata in proprio.

La notizia giornalistica del 2019 è stata giudicata scarsamente significativa e neutra. In definitiva, la Prefettura ha enfatizzato il contesto criminale dei soggetti terzi senza evidenziare il nesso con la posizione della società né esplicitare le ragioni della prognosi di ingerenza. Il ricorso è stato pertanto accolto, assorbiti il primo, secondo e quarto motivo, con annullamento degli atti impugnati e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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