Rinuncia irrituale al ricorso e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Abruzzo n. 696 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso sottoscritta dal solo difensore, priva di mandato speciale e non notificata nel termine di cui all’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., non è idonea a produrre l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Essa conserva tuttavia piena attitudine dimostrativa in ordine alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm.. Il giudice amministrativo deve pertanto dichiarare il ricorso improcedibile, non già estinto. La compensazione integrale delle spese resta rimessa alla valutazione discrezionale del Collegio, che può ravvisare giusti motivi nella peculiarità della vicenda e nel tempo trascorso.
Il Fatto
Un’azienda sanitaria indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quarantotto posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D. Tra i requisiti di ammissione il bando richiede il possesso del Diploma di Laurea (V.O.) o della Laurea Specialistica o Magistrale in discipline giuridiche e/o economiche.
La ricorrente partecipa al concorso ed è in possesso di una laurea in Scienze giuridiche. Superata la prova scritta con un punteggio di 53,94, viene dapprima ammessa con riserva e successivamente esclusa, perché ritenuta priva del requisito specifico di cui al punto 2, lett. b), del bando. La ricorrente impugna la graduatoria, la delibera che scioglie la riserva, il provvedimento di non ammissione e la clausola del bando, chiedendo in via subordinata il risarcimento del danno. L’istanza cautelare viene respinta. Prima dell’udienza la difesa deposita una nota di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese; l’azienda eccepisce l’inammissibilità e la tardività della rinuncia e insiste per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto un dato processuale incontestabile: la nota di rinuncia risulta sottoscritta dal solo difensore, in assenza di mandato speciale, ed è stata notificata soltanto sei giorni prima dell’udienza, quindi oltre il termine di dieci giorni fissato dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm.. Da ciò deriva l’impossibilità di ricondurre l’atto alla rinuncia formale e di dichiarare l’estinzione del giudizio.
Il Tribunale non si ferma però alla qualificazione dell’atto. Richiamando l’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., i giudici ritengono che una dichiarazione dal contenuto chiaro e univoco, ancorché non formulata secondo le prescritte modalità, conservi piena attitudine dimostrativa circa il sopravvenuto difetto di interesse della parte alla decisione del ricorso.
La conclusione si àncora a un precedente puntualmente richiamato nel testo, Cons. Stato, Sez. II, n. 6711/2020, che a sua volta cita Cons. Stato, Sez. III, n. 3390/2012: quando l’atto di rinuncia non sia stato ritualmente notificato alle altre parti, e non possa quindi dispiegare gli effetti propri della rinuncia formale, resta comunque utilizzabile come elemento dimostrativo della carenza di interesse ai sensi della norma richiamata.
Il ricorso viene perciò dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto alle spese, il Collegio ravvisa giusti motivi nella peculiarità della vicenda e nel tempo trascorso e ne dispone l’integrale compensazione.
Nota della Redazione
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