Interdittiva antimafia e rapporto di coniugio: rileva solo se caratterizzato nel contesto (TAR Sicilia n. 1886 del 21.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di infiltrazione mafiosa che giustifica l’informazione antimafia interdittiva non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale, ma una prognosi probabilistica fondata su indizi gravi, precisi e concordanti, secondo il criterio del “più probabile che non”. Il rapporto di coniugio o di parentela tra il titolare dell’impresa e un soggetto controidicato non è di per sé sufficiente a fondare il giudizio interdittivo, restando altrimenti un elemento neutrale confinato nella sfera personale. Esso acquisisce invece valenza indiziaria dinamica quando la sua specifica caratterizzazione, unita al contesto territoriale e socio-economico di riferimento e al modello “clanico” dell’organizzazione mafiosa, consente di innescare il flusso inferenziale del condizionamento. I fatti risalenti nel tempo possono sorreggere l’interdittiva: il rischio non si considera fugato per il solo trascorrere del tempo, ma solo per la sopravvenienza di nuovi fatti idonei a dimostrare il superamento della situazione emersa.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva emessa dal Prefetto ai sensi dell’art. 92, co. 2-bis, d.lgs. n. 159/2011, deducendo violazione e falsa applicazione di legge e eccesso di potere sotto molteplici profili, con richiesta di annullamento previa sospensione. Il Tribunale ha rigettato in fase cautelare l’istanza, rilevando la non manifesta illogicità del provvedimento.
Il provvedimento si fondava sulla convivenza della legale rappresentante con un soggetto pluripregiudicato, condannato per associazione di tipo mafioso, e sul contesto territoriale caratterizzato da alta incidenza criminale. La ricorrente contestava l’automatismo tra segnalazioni e interdittiva, la carenza di attualità degli elementi risalenti agli anni Novanta, il difetto di istruttoria e di motivazione, la revoca delle misure di prevenzione e le autorizzazioni ottenute dal marito per altra società.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza d’appello secondo cui il pericolo di infiltrazione mafiosa si accerta con ragionamento induttivo di tipo probabilistico, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti (Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019, n. 6105; Cons. St., sez. III, n. 758 del 2019; Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743). La misura non sanziona fatti penalmente rilevanti, ma scongiura una minaccia per la sicurezza pubblica, e non può sostanziarsi in un mero sospetto dell’amministrazione.
Il giudice amministrativo è chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario e la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi inferenziale, scongiurando che la valutazione prefettizia divenga “pena del sospetto“. Il catalogo degli indici sintomatici è aperto e comprende provvedimenti sfavorevoli del giudice penale, sentenze di proscioglimento sintomatiche, rapporti di parentela e frequentazioni.
Sul rapporto di coniugio il Tribunale opera la distinzione decisiva: il vincolo familiare può essere elemento inerte o neutrale, ovvero dinamico e rilevante, quando è idoneo a innescare il flusso inferenziale del condizionamento. Il passaggio qualitativo dipende dalla specifica caratterizzazione del vincolo e dal contesto socio-economico, nel quale l’organizzazione mafiosa si struttura secondo un modello “clanico” fondato sul nucleo familiare (Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2022, n. 2167; Cons. Stato, sez. III, 17 marzo 2022, n. 1935; Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2022, n. 1622).
Nel caso concreto il diretto coinvolgimento del marito convivente nel procedimento per reato associativo, con condanna irrevocabile, unito al peculiare contesto territoriale, sostiene la prognosi. La comunanza di interessi tra i coniugi, emergente dalla pregressa carica della ricorrente nella società poi facente capo al marito e dall’identità dell’oggetto sociale, conferma la tesi prefettizia. Quanto all’attualità, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui i fatti risalenti possono rilevare se il complesso delle vicende giustifica il giudizio attuale (Cons. Stato, sez. III, 5784/2018; Cons. Stato, sez. III, n. 2327 del 2017; Cons. Stato, sez. III, n. 2085 del 2017). Le revoche delle misure di prevenzione non sono decisive, essendo il marito controllato con soggetti controindicati cinque o sei anni dopo.
Il ricorso è pertanto infondato e va respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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