Impianto radiofonico abusivo, l’affidamento non sana il consolidamento del provvedimento (Cons. Stato n. 9662 del 03.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consolidamento del provvedimento amministrativo che accerta l’abuso di un impianto di radiodiffusione e ne dispone la disattivazione esclude la configurabilità di un legittimo affidamento in capo all’emittente che abbia continuato a trasmettere in forza di un provvedimento cautelare poi caducato per estinzione del giudizio. La legittimazione alla prosecuzione dell’attività di radiodiffusione locale, riconosciuta dalla legge e dagli atti amministrativi di verifica, non si estende agli impianti di fatto utilizzati dall’impresa, ma opera esclusivamente per gli impianti conformi alla concessione originaria e legittimamente in funzione. L’atto con cui l’organo periferico dà esecuzione alla disattivazione già disposta in via definitiva non costituisce esercizio del potere di autotutela, né provvedimento di revoca o di riduzione dell’assegnazione, ma atto dovuto rientrante nel potere di vigilanza. Ne deriva l’infondatezza delle censure di incompetenza e di violazione dei principi in materia di affidamento.
Il Fatto
La società appellante gestiva due impianti di radiodiffusione sonora in ambito locale, uno operante su una frequenza riconosciuta e l’altro su una frequenza il cui esercizio era stato disconosciuto dalla concessione del 1994. Con provvedimento del 14 dicembre 1998 il Ministero aveva accertato l’abusività di quest’ultimo impianto e ne aveva disposto la disattivazione. Il ricorso proposto avverso tale atto era stato accompagnato da un’ordinanza cautelare favorevole del TAR Lazio, ma il giudizio si era poi estinto per perenzione.
A distanza di oltre vent’anni, l’Ispettorato territoriale ha adottato una nuova determinazione che ha nuovamente disposto la disattivazione dell’impianto. Il TAR Lazio, con sentenza n. 1197/2022, ha respinto il ricorso. La società ha proposto appello deducendo l’affidamento ingenerato dal lungo lasso di tempo e dagli atti autorizzativi medio tempore intervenuti, la violazione delle norme sulla prosecuzione dell’attività, l’incompetenza dell’organo periferico e l’illegittimo esercizio dell’autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i motivi e li ritiene infondati. Il nucleo argomentativo è la constatazione che la disattivazione non è un atto nuovo, ma la presa d’atto di una situazione giuridica già definita: il provvedimento del 14 dicembre 1998, caducata l’ordinanza cautelare per effetto dell’estinzione del giudizio, ha riacquistato piena efficacia. Da ciò deriva che l’impianto deve considerarsi definitivamente abusivo.
Tale constatazione esclude, sul piano soggettivo, la possibilità di ravvisare un legittimo affidamento: l’emittente era consapevole della situazione sin dal 1998 e non poteva invocare gli effetti del proprio prolungato esercizio di fatto. Sul piano oggettivo, i successivi atti richiamati dall’appellante non mutano il quadro, perché presuppongono anch’essi la conformità e legittimità degli impianti.
La Corte chiarisce che la determinazione del 19 febbraio 2003 e la legittimazione riconosciuta dall’art. 28 del d.lgs. n. 177/2005 attengono alle caratteristiche soggettive della società e alla verifica dei requisiti per la prosecuzione dell’attività. Esse non riguardano la conformità tecnica degli impianti alla concessione originaria. Ne consegue che la prosecuzione dell’attività riguarda gli impianti legittimamente in funzione, non quelli colpiti da un accertamento definitivo di abusività.
Infondata è anche la censura di incompetenza dell’Ispettorato. Non si tratta di revoca o annullamento di una concessione, ma di un atto esecutivo e dovuto che dà seguito al provvedimento ministeriale del 1998. Il richiamo a Cons. Stato, Sez. III n. 2535 del 2015 conferma che il procedimento di verifica rientra nel potere di vigilanza dell’organo periferico, che comprende l’adozione di atti di sospensione delle trasmissioni. Parimenti insussistente è l’esercizio dell’autotutela, perché non vi è alcun provvedimento di secondo grado su un atto ampliativo, ma la mera constatazione di un’illegittimità già accertata.
L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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