Attualità del rischio infiltrativo e valore del tempo nell’interdittiva antimafia (TAR Sicilia n. 875 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mero decorso del tempo non determina la perdita del requisito di attualità del rischio di infiltrazione mafiosa e non rende inutilizzabili, per un nuovo provvedimento, le vicende già descritte in una precedente interdittiva. L’informativa antimafia può essere legittimamente fondata anche su fatti risalenti, purché dall’analisi complessiva delle vicende emerga un quadro indiziario idoneo a giustificare il giudizio di attualità e concretezza del pericolo. Ai fini interdittivi non rileva la mancanza di condanne penali, potendo gli elementi posti a base dell’informativa essere non penalmente rilevanti o già oggetto di proscioglimento o assoluzione. La valutazione del Prefetto è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Le situazioni di cui all’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 non costituiscono un catalogo tassativo.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’informativa antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Catania il 15 marzo 2024, unitamente al conseguente provvedimento di risoluzione di un contratto di sub-affidamento nell’ambito di un appalto finanziato con fondi PNRR. L’impresa era già stata destinataria di una precedente interdittiva, ritenuta legittima dal TAR con sentenza del 18 dicembre 2023, avverso la quale pendeva appello.
La ricorrente deduceva il difetto di attualità del rischio, sostenendo che il nuovo provvedimento si fondasse su fatti risalenti e già valutati, che il procedimento penale alla base della prima interdittiva era stato archiviato e che era stato riconosciuto l’indennizzo per ingiusta detenzione. Contestava inoltre la genericità della motivazione sull’esclusione delle misure di prevenzione collaborativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha incentrato l’analisi sul requisito dell’attualità del rischio infiltrativo. La difesa della ricorrente ruotava attorno alla risalenza degli elementi posti a fondamento dell’interdittiva e alla mancanza di aggiornamenti significativi. Il Tribunale ha però ravvisato nella motivazione sufficienti elementi di attualizzazione del pericolo.
Decisivi sono risultati il ruolo di responsabile tecnico rivestito dal titolare in una società riconducibile a soggetto controindicato e la persistenza di tale carica nel registro camerale. La richiesta di prova testimoniale, volta a dimostrare le dimissioni risalenti al 2005, è stata ritenuta inammissibile: la prova orale non avrebbe potuto prevalere, in assenza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, sulle risultanze documentali poste a base del provvedimento. Il Collegio ha inoltre valorizzato la comune residenza con il padre pregiudicato nel medesimo stabile, idonea a consentire relazioni immediate e continue.
Quanto alle frequentazioni, le identificazioni con soggetti pregiudicati, risalenti al 2018 e al 2017, sono state considerate non ravvicinate ma comunque significative, lette alla luce della verosimile permanenza dei rapporti e dello spessore criminale degli interlocutori. Il Tribunale ha ribadito l’orientamento secondo cui gli esiti del giudizio penale non vincolano la prevenzione amministrativa, richiamando Cons. Stato sez. III n. 3265/2024 e Cons. Stato sez. III n. 2585/2022: è sufficiente il criterio del “più probabile che non”.
Il Collegio ha sottolineato che, sul richiedente l’aggiornamento, grava l’onere di dimostrare la presa di distanza dai contesti controindicati. Richiamando Cons. Stato sez. III n. 9544/2024, ha affermato che occorrono fatti nuovi positivi e il loro consolidamento per far virare in modo irreversibile l’impresa fuori dal cono d’ombra della mafiosità. Significativa è apparsa la creazione di una nuova società sovrapponibile alla prima, indice di intento elusivo ai sensi dell’art. 84 d.lgs. n. 159/2011.
Da ultimo, il Tribunale ha ribadito che l’interdittiva può fondarsi su fatti risalenti nel tempo purché il quadro indiziario sia idoneo a giustificare il giudizio di concretezza del pericolo, richiamando Cons. Stato sez. III n. 3391/2024 e Cons. Stato sez. III n. 424/2022 sul catalogo aperto delle situazioni sintomatiche. L’infondatezza delle censure avverso l’interdittiva si è riverberata sull’impugnazione della risoluzione del sub-affidamento, provvedimento vincolato rispetto all’interdittiva emanata. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della società alle spese.
Nota della Redazione
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