Interdittiva antimafia e scindibilità delle responsabilità nel raggruppamento di imprese (TAR Lombardia n. 546 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’informazione antimafia interdittiva che colpisca una sola impresa di un raggruppamento, non opera alcun automatismo caducatorio dell’intero rapporto concessorio. L’art. 94, comma 2, del Dlgs. n. 159/2011 impone all’amministrazione di recedere dal contratto, ma la scelta resta soggetta alla valutazione degli interessi pubblici coinvolti. Vale il principio di scindibilità delle singole responsabilità, collegato al principio di proporzionalità: deve essere consentita l’estromissione dell’impresa infiltrata e il subentro di una nuova mandataria, secondo il modello dell’art. 48, comma 17, del previgente Dlgs. n. 50/2016. L’organismo pagatore non dispone di un potere di disapplicazione delle concessioni definite dall’ente locale, salvo che sia dimostrata la violazione univoca di una norma europea.

Il Fatto

La società agricola ricorrente svolge attività di pascolamento di ovini e caprini. Per ottenere gli aiuti PAC riferiti all’annualità 2021, ha presentato all’AGEA la domanda unica di pagamento e due domande di sostegno nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale, rispettivamente per la Misura 10 e la Misura 13. Quali superfici ammissibili ha indicato oltre 519 ettari a prati permanenti, detenuti in forza di una concessione di pascoli demaniali aggiudicata a un’associazione temporanea di imprese.

Prima della scadenza dei contratti di concessione, il Prefetto ha emesso un’informazione antimafia interdittiva nei confronti della mandataria del raggruppamento. Il Comune ha dapprima dichiarato la risoluzione di diritto dei contratti e poi, a seguito della modifica dell’associazione con il subentro di una nuova mandataria e la prestazione di una polizza fideiussoria, ha revocato quella determinazione. Discostandosi da tale esito, l’AGEA ha dichiarato la decadenza dei contributi e intimato alla società e ai soci, in solido, la restituzione di 174.074,35 euro con interessi. Da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quesito in termini di alternative interpretative. Se si ritenesse che l’interdittiva produca una caducazione ex lege assoluta e irrimediabile, il preavviso di diniego sarebbe inutile. Se invece si ammette che i privati possano separare il destino del raggruppamento da quello dell’impresa sospettata, la comunicazione di avvio diventa necessaria, perché consente di rimediare all’incompatibilità sopravvenuta.

L’opzione condivisibile è quella seguita dal Comune. L’art. 94, comma 2, del Dlgs. n. 159/2011 non determina alcun automatismo: l’amministrazione è vincolata al risultato, ma deve tener conto di tutti gli interessi pubblici coinvolti. Una volta disposta la risoluzione, la sua reversibilità passa attraverso l’interesse della controparte: se è quest’ultima a chiedere la prosecuzione, non vi sono ostacoli privatistici a un negozio di accertamento che ripristini l’originaria decorrenza del rapporto.

Gli ostacoli si collocano sul versante pubblicistico. Quando la controparte è collettiva, opera però il principio di scindibilità delle singole responsabilità: se l’infiltrazione riguarda una sola impresa associata, non si può presumere, in assenza di elementi circostanziati, che il problema si estenda a tutte. Deve quindi essere consentita l’estromissione dell’impresa infiltrata, con il subentro di una nuova mandataria.

L’art. 95, comma 1, del Dlgs. n. 159/2011 ammette espressamente la sostituzione di un’impresa diversa dalla mandataria, ma ciò non implica che quella della mandataria sia vietata. La norma codifica solo la fattispecie più frequente; altre disposizioni estendono il meccanismo alla mandataria, come l’art. 48, comma 17, del previgente Dlgs. n. 50/2016, oggi superato dall’art. 96, comma 6, del Dlgs. n. 36/2023.

Rispetto a questo quadro l’AGEA non dispone di un potere di disapplicazione: è vincolata ad assumere i rapporti di concessione come definiti dal Comune. Un simile potere esiste solo per dare ingresso al diritto europeo, purché sia individuata una norma univocamente violata. Nel caso concreto la violazione non è dimostrata; vi è piuttosto allineamento con l’art. 4 del Reg. CE n. 640/2014, che conserva gli aiuti quando i presupposti vengono meno per circostanze eccezionali: l’interdittiva rivolta a una sola associata è evenienza fuori dalla ragionevole previsione e controllo delle imprese in buona fede. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del provvedimento dell’AGEA, compensazione delle spese e contributo unificato a carico dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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