Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta verso la p.a (TAR Calabria n. 976 del 18.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Sulle pubbliche amministrazioni incombe l’obbligo giuridico di dare esatta esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, come prefigurato dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996 (conv. in legge n. 30 del 1997) dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’obbligo dell’amministrazione di adempiere e le assegna un termine, decorrente dalla notificazione della sentenza. In caso di perdurante inottemperanza, nomina commissario ad acta con facoltà di delega, ponendo a carico dell’amministrazione il relativo compenso. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza.

Il Fatto

Il Giudice di Pace di Petilia Policastro, accogliendo la domanda risarcitoria proposta da una privata, aveva condannato l’amministrazione provinciale al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi, rivalutazione e spese, da distrarre in favore del difensore ex art. 93 c.p.c. La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata all’ente, non è stata opposta ed è passata in giudicato, come attestato dalla certificazione della cancelleria.

Poiché l’amministrazione non ha corrisposto spontaneamente quanto statuito, la creditrice e il suo difensore hanno proposto ricorso in ottemperanza per ottenere la condanna dell’ente a dare esatta esecuzione. L’amministrazione, regolarmente intimata, non si è costituita. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’ottemperanza. Dalla documentazione depositata emerge che il titolo è passato in giudicato, è stato munito di formula esecutiva e notificato all’amministrazione debitrice. Da tale notificazione è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997, per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

Superato tale termine, il TAR richiama l’obbligo giuridico delle pubbliche amministrazioni di dare esatta esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali divenuti definitivi, espressamente prefigurato dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il Collegio conforta la lettura con il richiamo a un precedente conforme del giudice amministrativo.

Accertato l’obbligo, il Tribunale dichiara che l’amministrazione provinciale deve dare esatta esecuzione alla sentenza del Giudice di Pace, corrispondendo le somme in essa indicate, comprensive degli accessori e delle spese liquidate. Assegna quindi all’ente un termine di sessanta giorni per adempiere, decorrente dalla notificazione della presente sentenza ad opera della parte ricorrente.

Per il caso di perdurante inottemperanza, il Collegio nomina commissario ad acta il titolare dell’ufficio territoriale del Governo, con facoltà di delega a un funzionario della stessa struttura. Il commissario provvede su istanza della parte ricorrente, entro un ulteriore termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, e il suo compenso è posto interamente a carico dell’amministrazione intimata, con liquidazione in separato provvedimento.

Infine, il Tribunale regola le spese del giudizio di ottemperanza secondo il principio della soccombenza, ponendole a carico dell’ente e liquidandole con distrazione in favore del difensore, oltre al rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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