L’interdittiva antimafia segue la persona fisica in ogni impresa in cui opera (Cons. Stato n. 7119 del 27.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 85, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011, le verifiche antimafia si rivolgono alle persone fisiche che ricoprono i ruoli ivi previsti nelle imprese individuali e nelle società, non alla compagine societaria in quanto tale. Ne consegue che, quando la stessa persona fisica, già destinataria di un’informativa antimafia interdittiva ancora in corso di validità, assume un ulteriore ruolo rilevante in un diverso soggetto economico, i limiti e i divieti effetti dell’interdittiva operano nei confronti di tutte le imprese in cui quella persona è coinvolta. Non vi è alcuna estensione automatica disposta dall’autorità procedente: l’effetto discende dalla norma che individua i soggetti sottoposti a verifica. Il Comune che, in sede di SCIA, riscontri l’interdittiva a carico del socio unico e legale rappresentante può legittimamente revocare l’autorizzazione di carattere personale.
Il Fatto
Una società a responsabilità semplificata con unico socio, operante nel settore delle attività funebri, aveva ottenuto nel 2022 l’autorizzazione all’esercizio del servizio. Nel gennaio 2024 l’intero capitale sociale veniva ceduto a una nuova socia, già esercente in forma individuale il medesimo servizio e attinta da un’interdittiva antimafia del 2019.
A seguito della SCIA per il cambio del legale rappresentante e della compagine sociale, il Comune avviava il preavviso di rigetto e, riscontrata la Prefettura con esito positivo, rigettava la pratica e revocava l’autorizzazione. Il TAR Puglia respingeva il ricorso della società; la sentenza è appellata.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato delimita il thema decidendum: l’atto comunale è stato adottato dopo la richiesta di certificazione antimafia ex art. 83, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 e dopo il riscontro prefettizio ex artt. 92 e seg. dello stesso decreto. La nota prefettizia non è una comunicazione antimafia, ma un’informazione interdittiva ex art. 84, commi 3 e 4. Perciò sono irrilevanti i rilievi sull’assenza delle cause di cui all’art. 67.
Il perno è l’art. 85: per le società di capitali la verifica riguarda il legale rappresentante e, in caso di socio unico, anche quest’ultimo. Poiché la nuova socia è divenuta legale rappresentante e socio unico, le verifiche non potevano che riguardare lei e non la “società” come entità astratta. La nota prefettizia ha natura definitiva e contiene motivazione per relationem, supportata dall’istruttoria della precedente interdittiva.
La Corte enuncia il principio centrale: quando la stessa persona fisica, già sottoposta a verifica, riveste più ruoli rilevanti nell’arco di validità del provvedimento interdittivo, i limiti e divieti operano verso tutte le imprese in cui è coinvolta. Non vi è dunque alcuna “estensione automatica” illegittima: l’effetto è diretto della norma sui soggetti sottoposti a verifica.
Ne segue la conferma della revoca comunale, trattandosi di autorizzazione a carattere personale che non consente subentro. Sulle garanzie procedimentali, la SCIA non instaura alcun procedimento autorizzatorio, con conseguente inapplicabilità dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Il preavviso ex art. 10-bis è stato regolarmente inviato e le osservazioni sono pervenute prima del provvedimento; l’adozione il giorno successivo non integra violazione, essendo le osservazioni inidonee a mutare l’esito. L’appello è respinto, con condanna alle spese verso il Comune e compensazione verso le amministrazioni statali.
Nota della Redazione
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