Interdittiva antimafia e ruolo del socio accomandante nell’accomandita semplice (TAR Toscana n. 355 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di informazione antimafia interdittiva, il pericolo di condizionamento mafioso dell’impresa può essere desunto, in una visione sistematica unitaria, dal coinvolgimento del socio accomandante di una società in accomandita semplice in un’associazione di tipo mafioso, allorché risulti verosimile che egli, per la posizione rivestita nel sodalizio e per il rapporto di coniugio con la socia accomandataria, possa determinare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Il rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. costituisce indizio qualificato e non richiede l’acquisizione di ulteriori elementi, non vertendosi in ipotesi di reato spia ex art. 84, terzo comma, d.lgs. n. 159/2011. La misura si fonda sugli artt. 84 e 91 del Codice antimafia e non sull’art. 85, che attiene ai soggetti destinatari della documentazione antimafia.
Il Fatto
La società ricorrente, una società in accomandita semplice operante nel commercio di vini e bevande, vedeva adottare dal Prefetto di Prato una informazione antimafia interdittiva. La socia accomandataria e rappresentante legale è coniugata con il socio accomandante, il quale risulta rinviato a giudizio per il reato di associazione di tipo mafioso nell’ambito di una nota inchiesta della D.D.A. di Firenze.
La Prefettura riteneva sussistenti plurimi elementi indicativi della riconducibilità dell’impresa a quel contesto criminale e del concreto rischio di condizionamento. La società impugnava l’interdittiva davanti al TAR, deducendo l’insufficienza del quadro probatorio, l’irrilevanza del solo rapporto di parentela, l’erroneo riferimento al ruolo del socio accomandante e l’omessa considerazione di un’ordinanza del tribunale del riesame che aveva escluso il fumus del reato associativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla conferma, in sede cautelare e in appello, della sussistenza di qualificati e significativi indizi a sostegno del pericolo di infiltrazione. Il perno argomentativo è il ruolo del socio accomandante: egli ha conferito il capitale sociale ed è marito della socia accomandataria, oltre ad essere ritenuto esponente di rilievo di un sodalizio criminale cinese con connotazioni mafiose, orientato al controllo del territorio e al monopolio di determinate attività economiche.
Il Tribunale respinge la lettura atomistica proposta dalla difesa. L’elemento societario e il rapporto di coniugio vanno apprezzati in una visione sistematica unitaria, come fatto dalla Prefettura: è quantomeno verosimile che il socio accomandante possa determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa. Le risultanze penali, per la loro concludenza, non richiedevano ulteriori acquisizioni istruttorie.
Il Collegio precisa la cornice normativa: non viene in rilievo un reato spia ai sensi dell’art. 84, terzo comma, d.lgs. n. 159/2011, bensì proprio il reato di associazione di tipo mafioso contestato al socio, titolare di una posizione di vertice. Quanto alla censura sull’art. 85 del Codice antimafia, il TAR rileva che il provvedimento non si fonda su tale disposizione — che riguarda i soggetti cui riferire la documentazione antimafia — ma sugli artt. 84 e 91, richiamati a sproposito dalla ricorrente.
Il Giudice esclude poi che i fatti possano dirsi risalenti: l’associazione mafiosa postula solidità, permanenza e indissolubilità dei legami tra gli affiliati, non superate dal breve intervallo temporale in assenza di gesti di rottura o dissociazione. Infine, quanto all’ordinanza del riesame del 4 marzo 2018, il Collegio osserva che ad essa ha fatto seguito il decreto di rinvio a giudizio del GUP, che esprime la prognosi più prossima sull’attitudine dimostrativa dei risultati investigativi. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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