Giudizio di ottemperanza: l’onere di provare la notifica e il passaggio in giudicato e la natura del pregiudizio. (TAR Basilicata n. 96 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso è inammissibile se non è fornita la prova della rituale notifica del ricorso presso il domicilio erariale dell’Amministrazione e se manca l’attestazione della competente cancelleria circa il passaggio in giudicato del titolo azionato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La carenza di tali presupposti processuali è rilevabile d’ufficio e costituisce oggetto di avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. Ai fini della tutela cautelare, l’esiguità della pretesa indennitaria esclude la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, rendendo la domanda di sospensione priva del requisito del periculum in mora.

Il Fatto

La parte ricorrente, detenuta, proponeva ricorso per l’ottemperanza avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Potenza il 17/12/2019, che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da detenzione in condizioni inumane e degradanti, ai sensi dell’art. 35-ter ordinamento penitenziario. Chiedeva, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, deducendo l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del titolo. Il Ministero della Giustizia non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, preliminarmente, ha scrutinato la sussistenza dei presupposti processuali richiesti per l’azione di ottemperanza. Ha rilevato che il ricorso appare inammissibile per la mancata produzione in atti della prova della rituale notifica presso il domicilio erariale dell’Amministrazione resistente, nonché per l’assenza dell’attestazione, da parte della competente cancelleria, del passaggio in giudicato del titolo azionato. Tale carenza integra l’inosservanza di un onere prescritto dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che condiziona la stessa ammissibilità della domanda.

Il Tribunale ha precisato che la rilevata mancanza costituisce un vizio processuale rilevabile d’ufficio, ed ha pertanto reso alla parte ricorrente l’avviso previsto dall’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., al fine di garantire il contraddittorio sulla questione sollevata d’ufficio.

Quanto alla domanda cautelare, il Collegio ha osservato che, a fronte dell’esiguità della pretesa indennitaria, non è configurabile un pregiudizio grave e irreparabile in caso di esecuzione differita del titolo. Difettando entrambi i requisiti della cautela, la domanda incidentale è stata respinta. In assenza di parte costituita, il Tribunale non ha disposto la condanna alle spese della fase.

Nota della Redazione

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