L’interesse a ricorrere nel processo amministrativo e la dichiarazione di sopravvenuta carenza (TAR Sicilia n. 2953 del 02.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. In ossequio al principio dispositivo, il giudice non può decidere la controversia nel merito quando la parte abbia manifestato il venir meno dell’interesse, imponendosi una declaratoria in conformità. La definizione in rito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ordinato la demolizione di un manufatto in legno di circa 120 mq., realizzato su un terreno di sua proprietà. Il provvedimento ripristinatorio è stato adottato dopo che la Polizia Municipale aveva accertato la realizzazione dell’opera in totale difformità dalla concessione edilizia che assentiva un fabbricato rurale in legno di soli 11 mq., destinato a ricovero diurno e deposito attrezzi agricoli.

Il ricorrente ha dedotto un’unica censura, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della legge regionale 14 aprile 2003 n. 4 e l’eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria. Secondo la difesa, la norma regionale abiliterebbe direttamente il proprietario a realizzare le opere ivi indicate purché con strutture precarie, come sarebbe avvenuto nella fattispecie. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

In vista della discussione le parti non hanno depositato nuovi documenti o prospettazioni difensive. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza di smaltimento dell’arretrato, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., nel corso della quale il difensore del ricorrente ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione.

Preso atto di tale dichiarazione, il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. La giurisprudenza richiamata chiarisce che la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito comporta l’improcedibilità dell’impugnazione.

Il Tribunale ha escluso che il giudice possa decidere la controversia nel merito in simili circostanze. In omaggio al principio dispositivo, infatti, si impone una declaratoria in conformità alla volontà manifestata dalla parte, senza che il giudice possa sostituirsi ad essa nell’esercizio dell’azione.

La definizione in rito della controversia ha giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con ordine di esecuzione della sentenza all’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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