Autentica delle firme elettorali: modalità di identificazione essenziale e insanabile (Cons. Stato n. 3581 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’autenticazione della firma del sottoscrittore di una lista elettorale esige, quale elemento essenziale, l’indicazione da parte del pubblico ufficiale delle modalità di identificazione, dovendosi precisare se essa sia avvenuta per esibizione di un documento di riconoscimento o per conoscenza personale. La carenza di tale indicazione inficia irrimediabilmente la validità dell’autenticazione, per difetto di un elemento costitutivo della fattispecie delineata dal legislatore. Il vizio non è sanabile mediante soccorso istruttorio, non essendo ammesse equipollenze, regolarizzazioni postume né presunzioni di conoscenza dei sottoscrittori. Le dichiarazioni integrative rese ex post dal pubblico ufficiale e dai sottoscrittori non valgono a colmare l’omissione, perché gli elementi essenziali dell’autenticazione non possono essere integrati o sostituiti.

Il Fatto

Una candidata alla carica di Sindaco ha impugnato davanti al TAR Calabria il verbale con cui la Sottocommissione Elettorale Circondariale aveva disposto la ricusazione della lista, unica presentata per le elezioni comunali. La ricusazione si fondava sulla carenza delle modalità di identificazione dei sottoscrittori ai sensi dell’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 445/2000, non avendo il pubblico ufficiale autenticante specificato se l’identificazione fosse avvenuta per conoscenza diretta o tramite documento di riconoscimento; si rilevava altresì la mancanza della firma del pubblico ufficiale sull’atto di accettazione di un candidato.

La ricorrente deduceva che la lista era stata depositata con largo anticipo, che il Segretario Comunale aveva rilasciato ricevuta attestante la regolarità della documentazione e che l’omissione costituiva mero errore materiale, confermato da una dichiarazione integrativa della funzionaria e dalle dichiarazioni sostitutive dei trenta sottoscrittori. Il TAR rigettava il ricorso, qualificando il vizio come formale e non sanabile. Proponeva appello la candidata, resistendo l’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la nozione di autenticazione fissata dall’art. 1, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 445/2000, che ricalca l’art. 2703, comma secondo, cod. civ.: attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. L’identificazione del sottoscrittore è elemento essenziale dell’autenticazione, senza il quale essa non assolve la propria funzione certificativa.

La mancata indicazione della modalità identificativa inficia irrimediabilmente la validità dell’atto, per difetto di una forma sostanziale costitutiva della fattispecie. Non giova invocare il legittimo affidamento ingenerato dall’attestazione del Segretario comunale sulla regolarità della documentazione.

La Corte sottolinea che l’omissione era circostanza che la parte non poteva colpevolmente ignorare, trattandosi di uno degli elementi essenziali, semplici e ictu oculi rilevabili con minima diligenza. Il vizio non è sanabile con il soccorso istruttorio, richiamando Consiglio di Stato sez. III, 9 maggio 2019, n. 3019.

L’indicazione delle modalità di identificazione costituisce la parte essenziale dell’autenticazione, che per produrre i suoi speciali effetti probatori deve precisare se sia avvenuta per esibizione di documento o per conoscenza personale, con esclusione di equipollenti e regolarizzazioni postume. Non rilevano mere presunzioni di conoscenza dei sottoscrittori, che non sostituiscono gli elementi cui la legge subordina la fede privilegiata, richiamandosi Consiglio di Stato sez. V, 24 agosto 2010, n. 5924.

La sentenza impugnata merita integrale conferma. Le spese sono compensate, avuto riguardo alle iniziali difficoltà di accertamento della vicenda fattuale, con richiamo a Consiglio di Stato sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 780 e Cass. civ. Sez. Unite, 30 luglio 2008, n. 20598.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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