Interesse a ricorrere e pregiudizialità tra autotutela e istanze di sanatoria (Cons. Stato n. 2860 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso costituisce evento processuale eccezionale, che non può essere presunto ma va desunto da elementi univoci e concordanti, contestualizzati e verificati anche alla ricerca di letture alternative del contegno della parte. La presentazione di istanze di sanatoria successiva all’impugnazione del provvedimento di annullamento in autotutela della SCIA non integra rinuncia implicita al ricorso, sussistendo un vincolo di pregiudizialità unilaterale per cui è la coltivazione del ricorso originario a condizionare l’interesse alle istanze, e non il contrario. La richiesta di informazioni e la disponibilità a demolire, subordinate a rassicurazioni sull’assenza di acquisizione dell’area, non valgono come acquiescenza. Le tettoie stabilmente infisse al suolo, per dimensioni e destinazione produttiva, integrano nuova opera soggetta a permesso di costruire e non a SCIA. Il diniego opposto a un’istanza plurima e confusa non è inficiato dal silenzio-assenso invocato ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001.

Il Fatto

La società appellante, impresa siderurgica operante da decenni nel Comune, presentava una SCIA per tettoie in ferro destinate allo stoccaggio di materiale di lavorazione, realizzate su suolo di proprietà adiacente alla sede aziendale. Il Comune adottava un’ordinanza di demolizione e, con provvedimento del 19 settembre 2024, annullava in autotutela la SCIA, ritenendo necessario il permesso di costruire. Seguivano il verbale di inottemperanza, la sanzione pecuniaria di 20.000 euro e il diniego delle due istanze di sanatoria.

Il TAR Salerno, con sentenza n. 686/2025, dichiarava improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, in parte accoglieva e in parte dichiarava inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti, dichiarava inammissibile il secondo. La società appellava, contestando anche il presupposto della improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta unitariamente i primi due motivi, attinenti alle declaratorie di rito. Il TAR avrebbe invertito il vincolo di pregiudizialità tra le iniziative della parte: era il ricorso avverso l’autotutela a costituire l’obiettivo primario, mirando alla reviviscenza della SCIA originaria, mentre le successive istanze di sanatoria rispondevano solo all’esigenza di evitare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla mancata ottemperanza, segnatamente l’acquisizione dell’area di sedime ex art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 e la sanzione di cui al comma 4-bis.

La carenza di interesse, osserva il Consiglio, equivale a una rinuncia all’azione e non può essere presunta: richiede elementi univoci e concordanti, da contestualizzare, verificando se sussistano letture alternative del contegno. Nel caso concreto l’interessato aveva negato il disinteresse e non aveva desistito; l’interesse era anzi attuale anche in vista di un’eventuale domanda risarcitoria.

Quanto alla nota del 17 febbraio 2025, con cui la società si dichiarava pronta a demolire previa rassicurazione sull’assenza di acquisizione, il Collegio esclude che il tenore testuale integri acquiescenza: la richiesta era condizionata e mirava a ottenere informazioni sui futuri sviluppi. L’eccezione di inammissibilità dell’appello è quindi disattesa e i primi due motivi accolti.

Passando al merito, il Consiglio ritiene infondato il motivo sulla partecipazione procedimentale: la proroga del termine non era dovuta, essendo rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, e il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, con dequotazione dei vizi ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Quanto all’autotutela sulla SCIA, l’art. 19, comma 4, legge n. 241/1990 la consente espressamente. Le opere, per dimensioni complessive (1.068 mq di superficie coperta, sette tettoie), costituiscono nuova opera stabilmente infissa al suolo, richiedente permesso di costruire e non assentibile con SCIA, in assenza di PIP; l’illecito permanente giustifica l’autotutela in re ipsa, secondo i richiamati precedenti.

Infondati anche i motivi su incompetenza del settore comunale, sulla indisponibilità giuridica dell’area (effetto automatico ex lege dell’inottemperanza) e sull’art. 23-quater d.P.R. n. 380/2001, non ricorrendone i presupposti. Il diniego sull’istanza plurima non lasciava spazio al silenzio-assenso, data l’eterogeneità delle fattispecie invocate e il preavviso di rigetto intervenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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