Divieto di sanatoria per abusi in area vincolata senza rilievo della preesistenza (Cons. Stato n. 2853 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 3, comma 1, lett. b), della L.R. Lazio n. 12/2004 prevede un divieto assoluto di sanatoria per le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti da leggi statali o regionali a tutela di parchi, aree naturali protette, monumenti naturali, SIC e ZPS. Tale preclusione opera automaticamente in presenza del vincolo e discende dalla sola localizzazione dell’opera in area vincolata. Non sussiste alcuna applicazione retroattiva della norma quando le opere siano state ultimate successivamente all’istituzione del vincolo. La questione di legittimità costituzionale della disposizione regionale è pertanto manifestamente infondata.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui Roma Capitale ha respinto la domanda di condono edilizio presentata nel 2004, relativa a un immobile realizzato abusivamente. L’Amministrazione aveva rilevato che il manufatto ricadeva all’interno del Parco di Veio e che, ai sensi della L.R. Lazio n. 12/2004, gli abusi realizzati in area vincolata non erano suscettibili di sanatoria.

Una prima sentenza del TAR del Lazio aveva respinto un precedente ricorso ritenendo che le opere fossero state ultimate nel 2002, in epoca successiva all’istituzione del Parco. Il TAR, con la sentenza appellata, ha poi respinto il nuovo ricorso rilevando la coincidenza delle censure con quelle già esaminate e la stretta consequenzialità tra i provvedimenti. Il soccombente ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in primo luogo il profilo sostanziale. L’art. 3, comma 1, lett. b), della L.R. Lazio n. 12/2004 stabilisce un divieto assoluto di sanatoria per le opere abusive ricadenti in aree soggette a vincolo. La condizione ostativa opera automaticamente: essa discende dalla sola localizzazione dell’intervento in area protetta, senza necessità di una valutazione in concreto dell’impatto ambientale.

Su questo piano l’appellante aveva sostenuto che le opere oggetto della domanda del 2004 costituissero un mero completamento di un manufatto già condonato nel 1995 e, dunque, preesistente al vincolo. La tesi non trova però riscontro negli atti. La documentazione tecnica del 2002 attesta che la seconda istanza concerne interventi ulteriori, realizzati successivamente e con consistenza diversa rispetto a quelli oggetto della prima domanda.

Da qui la conseguenza sul piano della retroattività. Poiché le opere sono state ultimate nel 2002 e dunque dopo l’istituzione del Parco, difetta il presupposto stesso della dedotta applicazione retroattiva della norma regionale. La preclusione, in altri termini, non è stata applicata a un abuso anteriore al vincolo, ma a un intervento successivo.

Analoga sorte segue la doglianza relativa alla mancata rimessione alla Corte costituzionale. Il TAR, avendo accertato la diversità delle opere e l’assenza di continuità con il manufatto originario, ha correttamente escluso la rilevanza della questione. Il Collegio qualifica espressamente la questione come manifestamente infondata, confermando la legittimità del diniego di rimessione.

L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in Euro 4.000,00 oltre a oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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