Interesse a ricorrere e virtuelle Unterliegen bei Abbruchverfügung (TAR Trentino-Alto Adige n. 139 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, l’ottemperanza spontanea e senza riserve, da parte del ricorrente, all’ordinanza con cui il sindaco ordina l’abbattimento e il ripristino dello stato originario dei luoghi fa venir meno l’interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La circostanza che l’interessato abbia successivamente presentato una segnalazione certificata di inizio attività non impedisce la declaratoria, se il ripristino è già avvenuto e la verifica finale è rimessa alla conclusione del relativo procedimento. La regolazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale: il ricorrente che abbia perso l’interesse è tenuto al rimborso qualora, in esito a una valutazione sommaria del merito, il ricorso non sarebbe stato comunque accolto.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava, con ricorso notificato nell’aprile 2024, l’ordinanza del Sindaco n. 509 del 19.03.2024, adottata ai sensi degli artt. 86 e seguenti della legge provinciale n. 9/2018, con cui gli era stato ordinato l’abbattimento e il ripristino dello stato originario di opere eseguite in difformità dal progetto assentito su un immobile di sua proprietà. Unitamente all’ordinanza erano impugnati gli atti prodromici del procedimento, tra cui la comunicazione di avvio e la sua integrazione.
Il ricorrente deduceva, in primo luogo, l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della disciplina del ripristino, non essendo le difformità rilevanti sotto il profilo urbanistico ed essendo violato il principio di proporzionalità. Con un secondo motivo censurava la mancanza, nell’ordinanza, dell’indicazione e della determinazione della superficie interessata e, negli atti prodromici, della misura sanzionatoria. Chiedeva l’annullamento dei provvedimenti impugnati. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Con decreto presidenziale il collegio aveva dapprima accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’esecutività dell’atto. Nel corso del giudizio il ricorrente, in ottobre, ha dato spontanea esecuzione all’ordinanza, presentando una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi degli artt. 72 e 77 della legge provinciale n. 9/2018 e una dichiarazione di avvenuto ripristino dello stato originario dei luoghi.
In particolare, il ricorrente ha dichiarato di aver ripristinato la porta d’ingresso dell’appartamento, di aver ricollocato la cucina al piano superiore secondo il progetto in variante e di aver rimosso la cucina e il soggiorno dal sottotetto, oltre ad aver apposto il corrimano della terrazza. Per le lievi difformità di dimensioni esterne e dei pannelli della facciata del sottotetto ha dichiarato di voler provvedere ai sensi dell’art. 89-bis con separata istanza.
Il tecnico comunale, con sopralluogo, ha accertato l’avvenuta ricollocazione della cucina dal sottotetto inabitabile al piano sottostante. Il vicesindaco ha poi vietato la prosecuzione dell’attività, richiedendo integrazioni alla segnalazione, e il sindaco ha precisato che la valutazione definitiva circa l’avvenuto ripristino era subordinata alla conclusione del procedimento sulla segnalazione. Acquisite le integrazioni, il vicesindaco ha revocato il divieto e la segnalazione è stata conclusa con esito positivo; secondo la difesa comunale non è stata irrogata alcuna sanzione pecuniaria e sono state accettate le tolleranze ai sensi dell’art. 89-bis.
Il collegio ne ha tratto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: dall’eventuale annullamento dell’atto il ricorrente non ricaverebbe alcun vantaggio, essendo già intervenuto il ripristino. Quanto alle spese, il tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale, rilevando che il ricorso non avrebbe potuto essere accolto. L’ordinanza era indeed legittima, essendo stato accertato che la cucina prevista al piano superiore dal progetto in variante era stata trasferita nel sottotetto inabitabile: già tale sola circostanza giustificava l’adozione del provvedimento repressivo. Il ricorrente è stato pertanto condannato al rimborso delle spese in favore del Comune, liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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