L’invalidità civile appartiene al giudice del lavoro, non al TAR (TAR Trentino-Alto Adige n. 141 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto l’accertamento dell’invalidità civile appartengono alla giurisdizione del giudice del lavoro, quale articolazione della giurisdizione ordinaria, e non a quella del giudice amministrativo. Ai fini del riparto rileva il petitum sostanziale e la causa petendi, identificati in funzione della statuizione richiesta e dei fatti dedotti a fondamento della pretesa. La deduzione di un vizio di motivazione dell’atto amministrativo non muta la natura della situazione giuridica fatta valere, che resta di diritto soggettivo. La declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione comporta la revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
Il Fatto
La ricorrente era stata dapprima riconosciuta invalida in misura superiore al 46% dalla Commissione sanitaria per l’accertamento dell’invalidità civile. In seguito a revisione straordinaria, la percentuale veniva ridotta al 46%. La ricorrente impugnava quel giudizio davanti alla Commissione sanitaria Ricorsi, che accoglieva il ricorso amministrativo riconoscendole un’invalidità maggiore in relazione alla diagnosi accertata. Nuovamente adita, la Commissione di prima istanza rideterminava l’invalidità in misura inferiore; il successivo ricorso alla Commissione Ricorsi veniva respinto, con conferma del giudizio di primo grado.
Avverso tale decisione definitiva la ricorrente proponeva ricorso al giudice amministrativo, deducendo la violazione dell’art. 9, comma 12, della L.P. n. 17/1993 e la carenza di motivazione della decisione di seconda istanza, che si sarebbe limitata a richiamare l’atto della Commissione di prima istanza senza autonoma valutazione dei motivi. L’Azienda sanitaria eccepiva in via preliminare la tardività del ricorso e, nel merito, la natura meramente confermativa dell’atto e l’insindacabilità delle valutazioni tecniche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato per primo il difetto di giurisdizione, sollevato d’ufficio all’udienza pubblica ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.. Richiamando l’indirizzo del Consiglio di Stato e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il Tribunale ha ribadito che la decisione sulla giurisdizione dipende dall’oggetto della domanda e che rilevano il petitum sostanziale e la causa petendi, non la prospettazione delle parti.
Nel caso concreto il petitum sostanziale attiene alla percentuale di invalidità civile riconosciuta, contestata nel ricorso. Il vizio di motivazione è prospettato in diretta relazione alle precedenti valutazioni della Commissione e, in particolare, a quella in cui era stata riconosciuta una invalidità maggiore a fronte della stessa diagnosi. Non regge quindi la tesi della ricorrente, che aveva qualificato la pretesa come interesse legittimo alla regolare e motivata conclusione del procedimento.
Il quadro normativo conferma la soluzione. L’art. 25 della L.P. n. 46 del 1978 devolve la tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti in materia ai competenti organi ordinari e amministrativi. L’art. 42, comma 3, del D.L. n. 269/2003, come modificato dalla legge di conversione n. 326/2003, prevede che la domanda giudiziale sia proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro sei mesi dalla comunicazione del provvedimento amministrativo. Gli artt. 442, 444 e 445-bis c.p.c. radicano in capo al giudice del lavoro la potestas iudicandi in materia di invalidità civile.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che le disposizioni in materia non disciplinano un potere amministrativo di attribuzione di una utilitas, ma regolano un’attività di carattere meramente accertativo delle condizioni psico-fisiche dell’interessato, rispetto alla quale si staglia una situazione giuridica di diritto soggettivo. Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con onere di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Le spese sono state compensate. Il Collegio ha inoltre statuito la revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, in applicazione dell’art. 130-bis del d.P.R. n. 115 del 2002: quando l’impugnazione è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 442 c.p.c. – Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
- Art. 444 c.p.c. – Giudice competente
- Art. 445-bis c.p.c. – Accertamento tecnico preventivo obbligatorio