Verbale di prova fisica e motivazione sintetica nel concorso pubblico (TAR Sicilia n. 3057 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico, ove l’esito della prova di efficienza fisica sia vincolato al raggiungimento di una soglia oggettiva fissata dalla lex specialis, la scheda individuale che attesti il mancato superamento nel tempo prescritto integra motivazione sufficiente del provvedimento di esclusione. Non è richiesta una descrizione analitica delle modalità di esecuzione dell’esercizio, essendo l’accertamento privo di margini discrezionali. Il verbale della commissione è atto pubblico e fa piena prova dei fatti accertati dal pubblico ufficiale, salvo querela di falso. La disciplina di settore non impone la video-ripresa delle operazioni, né la comunicazione immediata dell’esito lede il contraddittorio. Le dichiarazioni di astensione riferite a candidati diversi non configurano conflitto di interessi in concreto.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava al concorso indetto dal Comune per l’accesso al profilo di Agente di Polizia Locale. All’esito della prova di efficienza fisica, e segnatamente dell’esercizio di sollevamenti alla sbarra riservato ai candidati di sesso maschile, veniva escluso con scheda del 31 gennaio 2025 recante la barratura della casella relativa al mancato esecuzione delle due trazioni nel tempo indicato.

Impugnava l’esclusione, la scheda di valutazione, le modalità di svolgimento della prova e i verbali della commissione, deducendo l’innalzamento della sbarra non previsto dal bando, l’errata rilevazione da parte del commissario, il difetto di motivazione e l’irregolare composizione dell’organo per intervenute astensioni. Con motivi aggiunti censurava gli atti di ammissione alla prova scritta. Il Comune resisteva, invocando la conformità dell’adeguamento della sbarra al disciplinare e la natura vincolata dell’esito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio, non ricorrendo i casi eccezionali richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., e ritiene irrilevante il mancato espletamento della prova orale, che non ostacola la definizione del giudizio.

Nel merito, la Sezione muove dall’art. 2700 c.c.: il verbale è atto pubblico fidefacente e prova i fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 17355 del 2009, Cass. civ. Sez. VI n. 20214 del 2019 e Cass. civ. Sez. II n. 28149 del 2022, che confermano la piena prova dei fatti accertati visivamente dal redattore.

La scheda individuale indica l’esito negativo con il mancato raggiungimento della soglia nel tempo prescritto. Tale indicazione, correlata alla previsione della lex specialis, costituisce motivazione sufficiente: consente di comprendere la ragione della decisione e di verificarne la conformità ai parametri del bando. La sinteticità è proporzionata alla natura vincolata dell’accertamento, fondato su un dato oggettivo e non su giudizi discrezionali.

Quanto all’innalzamento della sbarra, il Tribunale lo ritiene conforme alla disciplina della procedura, che imponeva la partenza con corpo sospeso. Infondate sono anche le censure di difetto di istruttoria, disparità di trattamento e lesione del contraddittorio: l’accertamento si esauriva nella verifica del dato oggettivo e nella sua attestazione in scheda, senza obbligo di video-ripresa; la comunicazione immediata dell’esito soddisfa l’interesse conoscitivo del candidato.

La censura sulla composizione della commissione è parimenti infondata: le dichiarazioni di astensione riguardavano candidati diversi dal ricorrente e i componenti aggiuntivi che le avevano formulate non parteciparono alla sua prova. In applicazione del d.P.R. n. 487/1994 e del d.P.R. n. 62/2013, le incompatibilità devono emergere in termini concreti e specifici, mancando la prova di un effettivo conflitto riferito al candidato. Il ricorso e i motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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