Ottemperanza al giudicato esclude penalità di mora per crisi fiscale (TAR Sicilia n. 3061 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione e ordina l’esecuzione del titolo nel termine fissato, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. Il decorso del termine di cui all’art. 14 legge n. 669/1996 e la mancata prova dell’esecuzione, onere gravante sull’Amministrazione, integrano i presupposti dell’azione ex artt. 112 ss. cod. proc. amm. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata ove il giudice ravvisi la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico quali fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 400 del 10 maggio 2024, ha riconosciuto in capo alla ricorrente il diritto di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’adozione degli atti propedeutici, mediante accredito sulla Carta del Docente di € 500,00 per ciascun anno, oltre rivalutazione e interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Il titolo, passato in giudicato e notificato all’Amministrazione il 27 novembre 2024, non è stato eseguito. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Sicilia, Catania, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione si è costituita depositando documentazione relativa al pagamento delle sole spese legali in favore del procuratore distrattario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare i presupposti dell’azione: il titolo è passato in giudicato, come da attestazione del 15 marzo 2025, è stato ritualmente notificato e dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 legge n. 669/1996. L’Amministrazione, dal canto suo, non ha dato prova — come era suo onere — di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale.
Su queste basi il TAR ritiene sussistenti tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza.
Per il caso di inutile scadenza del termine, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta nell’organo indicato in dispositivo, con facoltà di delega, attingendo alle risorse interne all’Amministrazione. Il commissario provvederà entro 60 giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, dell’ulteriore inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Il Tribunale rigetta invece la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La decisione si fonda sulla crisi della finanza pubblica e sull’ammontare del debito pubblico, qualificati come fatti notori ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., con richiamo al precedente TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 1 aprile 2025, n. 1111.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nota della Redazione
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