Interesse al ricorso avverso permesso di costruire in deroga senza vicinitas (TAR Lombardia n. 3764 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse a ricorrere costituisce condizione dell’azione e corrisponde a una precisa utilità o posizione di vantaggio riferita a uno specifico bene della vita, caratterizzata dai predicati della personalità, dell’attualità e della concretezza della lesione. La mera vicinitas non è sufficiente a fondare l’impugnazione di un titolo edilizio quando il ricorrente non alleghi e non provi un pregiudizio concreto e attuale derivante dall’intervento autorizzato. Il pregiudizio meramente ipotetico o astratto, legato a una supposta maggiore attrattività del complesso commerciale del controinteressato, non integra la lesione richiesta. Il venir meno della situazione di concorrenzialità tra le attività economiche insediate nell’area determina autonomamente la caducazione dell’interesse. Il ricorso che non superi tale vaglio è inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente, società titolare di una grande struttura di vendita situata in un comune limitrofo, ha impugnato il permesso di costruire in deroga rilasciato dal Comune di Albizzate ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 380/2001, con il quale è stata autorizzata la realizzazione di opere di urbanizzazione relative a un ambito di riqualificazione urbana, mediante modifica altimetrica delle aree destinate a parcheggio pubblico. Unitamente al titolo edilizio è stata impugnata la presupposta deliberazione consiliare con cui l’Amministrazione ha riconosciuto l’interesse pubblico dell’intervento.

Il progetto si inserisce in un piano attuativo di iniziativa privata, oggetto di successive integrazioni e di una variazione progettuale che prevedeva uno sviluppo su tre livelli dell’edificio commerciale e lo spostamento dei parcheggi pubblici a quota complanare. Poiché la disciplina urbanistica comunale consentiva sterri e riporti entro un limite inferiore, la società controinteressata ha chiesto e ottenuto il titolo in deroga. La ricorrente ha dedotto la violazione dei limiti oggettivi della deroga, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente disposto l’estromissione dal giudizio della società originaria controinteressata, rilevando che, a seguito del trasferimento dell’immobile e della voltura del permesso in deroga, è sopravvenuta in capo alla stessa la carenza di legittimazione passiva.

Nel merito, il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ritenendo superflua ogni valutazione sulle censure di merito. Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione dell’interesse a ricorrere come condizione dell’azione, richiamando il consolidato orientamento secondo cui esso postula una posizione di vantaggio concretamente riferibile al ricorrente (Cons. St., Sez. V, n. 4265 del 2019; Cons. St., Sez. III, n. 6014 del 2019).

La ricorrente si era limitata a deduzioni generiche circa il pregiudizio derivante dalla maggiore attrattività del complesso commerciale interessato dall’intervento, senza offrire elementi idonei a comprovare profili di lesività concreti e attuali. La Corte ha quindi qualificato la lesione paventata come meramente ipotetica e astratta, escludendo che la realizzazione delle opere di urbanizzazione in deroga potesse incidere negativamente sugli interessi della società.

A conferma di tale conclusione, il Collegio ha valorizzato la circostanza, rappresentata dalla difesa comunale, che nell’edificio in questione non è più presente un centro commerciale, ma si svolgono attività non competitive con quella della ricorrente. Tale circostanza è stata ritenuta di per sé sufficiente a determinare il venir meno dell’interesse al ricorso.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del gravame, compensando integralmente le spese di giudizio in ragione della peculiarità della vicenda nel suo complesso sviluppo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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