Controinteressato necessario e graduatorie concorsuali: rileva solo il pregiudizio concreto (Cons. Stato n. 1942 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il controinteressato necessario è soltanto il soggetto che subirebbe un pregiudizio personale, concreto e diretto dall’accoglimento del ricorso. Nelle graduatorie concorsuali di tipo quantitativo — ove il posizionamento è indifferente rispetto all’utilità conseguita dai candidati utilmente collocati — l’unico controinteressato è l’ultimo classificato, perché è l’unico che verrebbe irrimediabilmente escluso dalla platea degli aventi diritto. Il ricorrente che agisca per il riconoscimento di un maggior punteggio ha l’onere di allegare e provare l’eventuale diversa utilità delle posizioni, quando la graduatoria non sia qualitativa. La mancata notificazione al contraddittore necessario è inammissibilità insanabile e inderogabile, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., superabile solo con la notifica per pubblici proclami.

Il Fatto

Un avvocato partecipava al concorso per titoli per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso il distretto della Corte d’Appello di Napoli, indicando tre sedi. Nella domanda dichiarava di aver svolto funzioni giudiziarie come arbitro ex art. 810 cod. proc. civ. e di appartenere alle categorie protette in quanto equiparato agli orfani di guerra. Collocato in posizione utile nelle graduatorie provvisorie, veniva poi escluso dal Consiglio Superiore della Magistratura, che gli espungeva il titolo di preferenza dell’esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie e non lo includeva nella riserva di posti.

Il ricorrente impugnava davanti al TAR Lazio la delibera e il bando. Il Tribunale dichiarava il ricorso inammissibile, per la notifica a un solo soggetto e non all’effettivo controinteressato, e comunque infondato nel merito. Proponeva appello, articolando quattro motivi e un motivo aggiunto fondato sulla sopravvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 116/2017.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama l’indirizzo consolidato, già espresso da Cons. Stato, Sez. VI, n. 7544 del 2023, secondo cui la nozione di controinteressato esige il concorso di un elemento formale — la contemplazione nominativa nel provvedimento — e di un elemento sostanziale, ossia un interesse legittimo uguale e contrario a quello azionato.

Il Collegio distingue quindi due modelli di graduatoria. Quella quantitativa, in cui il posizionamento è giuridicamente indifferente perché tutti i collocati ricavano la medesima utilità, e quella qualitativa, in cui le posizioni valgono diversamente per scelta della sede, ordine di chiamata o diritti di precedenza. Solo nella prima l’unico pregiudicato è l’ultimo classificato; nella seconda il contraddittore va individuato in concreto.

Nel caso esaminato i quaranta vincitori della sede di Napoli risultano beneficiari di posizioni indifferenti rispetto all’espletamento del tirocinio. Il primo motivo è pertanto infondato: la candidata evocata in giudizio, prima in graduatoria, sarebbe rimasta in posizione utile anche riconoscendo al ricorrente il punteggio reclamato. L’onere di dimostrare le diverse utilità gravava sul ricorrente e non è stato assolto.

Quanto alle sedi di Aversa e Caserta, il secondo motivo è parimenti infondato: il ricorso non è stato notificato ad alcun controinteressato e la candidata destinataria della notifica non aveva presentato domanda per Caserta. La Corte ribadisce che la notifica per pubblici proclami è ammessa, ricorrendo comprovate difficoltà, anche in assenza di una notifica ordinaria, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Sez. VII, n. 1047 del 2024. La mancata integrazione del contraddittorio resta però inammissibilità insanabile.

L’appello è respinto con assorbimento delle restanti questioni, in rito e nel merito, e compensazione delle spese per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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