Azione contro inerzia della PA se interesse omogeneo per più utenti (TAR Lombardia n. 3763 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’azione per il ripristino del corretto svolgimento della funzione, prevista dall’art. 1 del d.lgs. n. 198/2009, è riservata ai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori. La legittimazione presuppone che l’attività amministrativa da correggere abbia una pluralità di destinatari e che il risultato della stessa assuma carattere extraindividuale, assimilabile a un bene collettivo. Il rimedio non può quindi essere esperito nel caso di attività con un solo destinatario, né da chi lamenti un pregiudizio individuale derivante dall’inattuazione di previsioni urbanistiche.

Il Fatto

La ricorrente, una società proprietaria di un’area a destinazione commerciale, ha agito ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 198/2009 per ottenere dal Comune il ripristino del corretto svolgimento della funzione in relazione alla perdurante inattuazione del Piano dei servizi. Secondo la prospettazione, alcune aree limitrofe risultano destinate a parcheggio privato anziché pubblico, in difformità dalla destinazione pianificata.

Il pregiudizio dedotto era di tipo individuale: la mancanza di standard a parcheggi pubblici avrebbe condizionato la trasformazione dell’area di proprietà da commerciale a residenziale, imponendo una volumetria ridotta rispetto a quella realizzabile ove l’area adiacente fosse stata adibita a parcheggio pubblico. La ricorrente ha precisato di non censurare l’inerzia quale violazione di uno specifico obbligo di provvedere, ma di contestare l’esercizio scorretto e ingiustificato della funzione pubblica. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità per estraneità dell’azione al caso di specie e per carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, accogliendo l’eccezione del Comune. Il percorso argomentativo muove dalla lettura del primo comma dell’art. 1 del d.lgs. n. 198/2009, che individua i soggetti legittimati nei “titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori”.

La norma è giudicata inequivoca. Non è sufficiente che l’interesse del ricorrente sia giuridicamente rilevante: occorre che esso sia anche omogeneo per una pluralità di utenti e consumatori. Il dato testuale evidenzia una dimensione collettiva dell’azione, che il Tribunale valorizza come presupposto di legittimazione.

Da qui la conseguenza interpretativa: l’attività amministrativa da correggere deve avere una pluralità di destinatari e il risultato deve assumere carattere extraindividuale, assimilabile a un bene collettivo. Il legislatore ha inteso limitare la legittimazione al caso di omogeneità dell’interesse del ricorrente rispetto a quello di altri soggetti in posizione analoga, appartenenti al medesimo gruppo di utenti.

Il Collegio ne trae il corollario decisivo: l’azione non può essere proposta nel caso di attività con un solo destinatario. Nel caso concreto non risulta in alcun modo che la ricorrente agisse in qualità di titolare di un interesse omogeneo per una pluralità di utenti e consumatori. La dimensione prettamente individuale del pregiudizio prospettato — la riduzione della volumetria edificabile — esclude il presupposto della legittimazione.

Assorbite le ulteriori eccezioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state compensate in considerazione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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