Interesse ad appellare e decadenza dalla notifica della cartella (Cass. civ. Sez. V n. 10398 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’appello proposto avverso una sentenza di primo grado che non sia integralmente favorevole all’appellante non può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché l’appellante ha interesse alla riforma dei capi a sé sfavorevoli. In presenza di appello incidentale dell’Amministrazione finanziaria, il giudice di appello deve comunque esaminare le questioni riproposte come censure già svolte in primo grado. Nel processo tributario, il principio di non contestazione non impone all’Amministrazione finanziaria alcun onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell’atto impugnato. La disciplina dell’art. 138, comma 3, della legge n. 388 del 2000, che consente un’ampia rateazione per i contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, non proroga il termine di decadenza entro cui l’atto impositivo deve essere notificato.

Il Fatto

Il contribuente, un consorzio in liquidazione, impugnava una cartella emessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per ILOR e IRES degli anni 1990 e 1991, con recupero di un credito di imposta. La Commissione tributaria provinciale accoglieva in parte il ricorso, dichiarando non dovuta l’IRPEG per il 1990 e confermando nel resto la cartella.

Il contribuente proponeva appello principale; l’Agenzia delle entrate appello incidentale. La Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile l’appello principale per carenza di interesse e, accogliendo l’incidentale, confermava la legittimità della cartella, ritenendo rituale la notifica nei termini dell’art. 138, comma 3, della legge n. 388 del 2000 e non provate le ritenute subite.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello per difetto di interesse, con falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. La censura è fondata: la sentenza di primo grado non era integralmente favorevole al contribuente, avendo annullato la cartella solo quanto all’IRPEG 1990. Inoltre, a fronte dell’appello incidentale, la Commissione regionale avrebbe dovuto comunque esaminare le questioni riproposte.

Il secondo motivo lamenta la violazione del principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. È inammissibile, perché fu lo stesso contribuente a introdurre in appello la questione. Nel merito sarebbe infondato, alla luce di Cass. n. 16984 del 14/06/2023: nel processo tributario il principio di non contestazione non impone all’Amministrazione un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato nell’atto impugnato.

Il terzo motivo censura l’onere probatorio sulle ritenute subite. È infondato secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 18405 del 30/06/2021): l’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 non impone il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo ex art. 36-bis, ma solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Il quarto motivo, in via gradata, deduce la falsa applicazione dell’art. 138, commi 2 e 3, della legge n. 388 del 2000. La censura è fondata. La Corte richiama Cass. Sez. V n. 25218 del 24/08/2022: la disciplina dell’art. 1 del d.l. n. 106 del 2005, convertito nella legge n. 156 del 2005, sui termini di decadenza per la notifica delle cartelle, si applica anche ai tributi dei contribuenti coinvolti nel sisma del 1990. La rateazione prevista dall’art. 138 non proroga il termine di emissione dell’atto impositivo.

La sentenza è quindi cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia – sezione di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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