Rinnovo permesso lavoro: irrilevante reddito dichiarato non supportato da contributi (TAR Lombardia n. 1422 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la valutazione di idoneità del reddito ex art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 richiede che i mezzi di sostentamento superino l’importo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. La dichiarazione dei redditi prodotta dal richiedente non è idonea a dimostrare il requisito quando l’estratto conto contributivo dell’Inps non registri alcun versamento per l’attività autonoma asseritamente avviata, così restando smentita la prova documentale del reddito. Le allegazioni su una situazione di pericolo personale in caso di rimpatrio, se apodittiche e generiche, non integrano un ostacolo al rigetto e non impongono il rilascio del titolo per lavoro, restando esperibili gli strumenti che l’ordinamento appresta per tali evenienze. Il ricorso che non replichi ai documenti dell’Amministrazione è pertanto infondato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, aveva presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il Questore della Provincia di Milano la rigettava. Su ricorso dell’interessato, il TAR Milano, con ordinanza cautelare n. 1179/2019 del 22 maggio 2019, disponeva il riesame. In esecuzione, con decreto n. 54/2019 dell’11 luglio 2019, l’Amministrazione confermava il rigetto, notificando l’atto il 29 luglio 2019.
Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Lombardia, chiedendo anche la sospensiva. Il Ministero dell’Interno si costituiva chiedendo il rigetto. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza n. 1629/2019. All’udienza straordinaria di smaltimento del 9 maggio 2024 la causa passava in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che il ricorso è infondato, come già anticipato in sede cautelare. Il thema decidendum è la sussistenza, in capo al richiedente, di un reddito idoneo a garantire il sostentamento in Italia, secondo il parametro dell’art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, che ancora la sufficienza delle risorse all’importo dell’esenzione dalla spesa sanitaria.
Sul punto il Giudice rileva che l’Amministrazione ha dato atto di circostanze non adeguatamente smentite. I redditi dichiarati per il 2017, pari a 7.200,00 euro, risultano inferiori al minimo di legge e quindi insufficienti. La produzione della dichiarazione dei redditi per il 2018, da cui parrebbe emergere un importo superiore alla soglia, è priva di reale forza probatoria: dall’estratto conto contributivo Inps non risultano versamenti per l’attività di lavoro autonomo asseritamente intrapresa, il che pone fondati dubbi sulla riferibilità del maggior reddito all’attività dichiarata.
Il Collegio sottolinea l’assenza di replica del ricorrente ai documenti dell’Amministrazione, elemento che consolida la tenuta della motivazione del provvedimento questorile. La dichiarazione fiscale, priva del supporto contributivo, non vale quindi a dimostrare la capacità di sostentamento richiesta dalla norma.
Quanto alla situazione di pericolo personale paventata in caso di rimpatrio nel Paese di origine, il Tribunale la qualifica come apodittica e generica. Il ricorrente potrebbe, ove ne abbia titolo, avvalersi degli strumenti che l’ordinamento appresta per simili situazioni, senza per questo pretendere il rilascio del permesso per motivi di lavoro. La domanda non sposta quindi l’esito del giudizio.
In definitiva il ricorso è respinto. Le spese sono compensate, in ragione della natura delle parti e del fatto che l’Avvocatura dello Stato si è limitata al deposito documentale senza memoria difensiva.
Nota della Redazione
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