Sanzione per abuso edilizio, obbligo di specificare superficie e valore (TAR Sicilia n. 4070 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzione pecuniaria per abuso edilizio irrogata ai sensi dell’art. 9 l.r. n. 47/1985, il provvedimento comunale che applica la misura deve esplicitare le modalità di individuazione della superficie abusiva e i criteri di determinazione del valore unitario di mercato. Il mero richiamo al verbale della polizia municipale non è sufficiente, perché l’atto fidefacente non fa fede in parte qua quando ne sia denunciato un errore materiale, salvo querela di falso. La carenza di motivazione sull’an e sul quantum dell’abuso rende la determinazione illegittima e ne impone l’annullamento, con salvezza del riesercizio del potere. La verificazione disposta in corso di causa consente al giudice di rideterminare i parametri e di individuare la sanzione congrua secondo i criteri di cui alla l. n. 392/1978.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un appartamento in un condominio di Catania, hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha irrogato una sanzione pecuniaria di 25.425,40 euro per opere realizzate in assenza di concessione edilizia: ampliamenti su due fronti, sostituzione della scala a chiocciola con scala in cemento armato, apertura e riposizionamento di finestre e copertura di parte delle terrazze. Le opere erano state in parte oggetto di concessione in sanatoria, ma il Comune aveva accertato ulteriori interventi successivi al 1983, non sanabili.

I ricorrenti contestavano l’estensione della superficie abusiva — 16,51 metri quadri secondo l’amministrazione, 9,40 secondo la perizia di parte — e il valore unitario di mercato applicato, pari a 1.100 euro/mq in luogo dei 775 euro/mq stimati. Di qui il ricorso per l’annullamento del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove da un rilievo di ordine motivazionale. Il provvedimento impugnato non contiene specificazioni sulle modalità di determinazione della superficie abusiva né sui criteri di individuazione del valore, richiamandosi all’art. 9 l.r. n. 47/1985 e ai parametri della l. n. 392/1978. L’amministrazione si è limitata a richiamare il verbale del Comando di Polizia Municipale, che però non fa fede in parte qua sino a querela di falso, essendo denunciato un errore materiale nell’atto fidefaciente. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ. Sez. I n. 19626 del 2020.

Su queste basi è stata disposta verificazione, poi affidata a un nuovo ausiliario a seguito di sostituzioni. L’accertamento tecnico ha rideterminato la superficie abusiva in 13,91 metri quadri, valore intermedio tra le contrapposte quantificazioni delle parti.

Quanto al valore unitario, il verificatore ha indicato in 910 euro/mq il parametro congruo, considerati zona, tipologia, caratteristiche costruttive e anno di realizzazione. Ha inoltre precisato che il calcolo della sanzione deve scontare l’abbattimento del 5% del valore unitario, essendo il manufatto abusivo, e l’abbattimento del 25% per il valore del terrazzo sottratto all’uso originario e trasformato in abitazione.

Applicati tali parametri, la sanzione è stata quantificata in 17.721,36 euro. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati, con annullamento della determinazione gravata e salvezza del riesercizio del potere amministrativo. Il compenso del verificatore, liquidato in 2.500,00 euro, e le spese di lite, pari a 1.500,00 euro oltre accessori, sono posti a carico del Comune soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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