Delega commissariale ai direttori sanitari tra attuazione e mera firma (TAR Molise n. 206 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La delega conferita dal commissario ad acta al direttore generale della salute regionale e al direttore generale dell’azienda sanitaria per la sottoscrizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati non integra difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’art. 21-septies legge n. 241/1990, ove sia circoscritta alla sola materiale sottoscrizione e il budget sia determinato entro i limiti già fissati dai decreti commissariali presupposti. Si tratta di mera delega di firma, che non altera l’ordine delle competenze e non consente al delegato di ingerirsi nelle attribuzioni commissariali. Il decreto che si limiti a dare attuazione a precedenti provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa non ha natura confermativa: le censure avverso i livelli di finanziamento vanno fatte valere impugnando gli atti presupposti. La clausola di salvaguardia con cui la struttura accetta i provvedimenti e rinuncia ai contenziosi non comprime il diritto di difesa quando la sottoscrizione intervenga dopo l’adozione degli atti gravati e questi siano già conoscibili.
Il Fatto
Una struttura sanitaria autorizzata e accreditata per prestazioni ambulatoriali e di chirurgia ambulatoriale impugna il DCA n. 17/2022 del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Molise, insieme agli schemi contrattuali per gli anni 2020 e 2021 comunicati dall’azienda sanitaria regionale. Il decreto impugnato reca determinazioni attuative dei precedenti DCA n. 56/2020, n. 60/2020 e n. 108/2020, con cui erano stati fissati i limiti massimi di finanziamento per gli operatori accreditati e approvati i relativi schemi di contratto.
La ricorrente deduce quattro motivi: nullità per difetto assoluto di attribuzione, per la supposta sostituzione dei direttori sanitari al commissario; irragionevolezza nel mantenere la clausola di salvaguardia solo per il 2020 e non per il 2021; carenza di istruttoria e contraddittorietà rispetto alla programmazione regionale e nazionale; illegittimità derivata dagli atti presupposti. L’amministrazione regionale e statale eccepiscono l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, l’azienda sanitaria oppone inammissibilità e infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso, dichiarando assorbite le eccezioni in rito in ragione dell’infondatezza nel merito. Sul primo motivo osserva che la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.3.2021 include espressamente, tra i compiti del commissario, quello di definire i tetti di spesa e i conseguenti contratti con gli erogatori privati accreditati. Il DCA n. 17/2022 si limita però a delegare la sola sottoscrizione materiale dei contratti, con quantificazione dei budget “nei limiti massimi di finanziamento” già determinati e assumendo come parametro i budget del 2019.
Tale rigorosa perimetrazione esclude l’attribuzione di alcun potere discrezionale in capo al direttore generale dell’azienda sanitaria e quindi la paventata interferenza con il mandato commissariale. Il Tribunale richiama le proprie precedenti pronunce n. 306/2023 e 312/2023, che avevano qualificato analoghe deleghe come attività prettamente esecutiva, e la giurisprudenza amministrativa secondo cui non è configurabile vizio di incompetenza in presenza di mera delega di firma, che lascia gli atti sostanzialmente imputabili all’autorità delegante.
Sul secondo motivo, l’eliminazione della clausola di salvaguardia dal solo schema 2021 risponde all’intento dichiarato di adeguarsi all’ordinanza cautelare n. 17/2022 del medesimo Tribunale, motivazione non specificamente contestata. Quanto alla pretesa nullità della clausola ex art. 1418 cod. civ., il Collegio rileva che la ricorrente ha sottoscritto il contratto 2020 in data 19.5.2022, dunque dopo l’adozione degli atti impugnati: la rinuncia ha quindi ad oggetto provvedimenti già esistenti e conoscibili, secondo la lettura già data dalla sentenza n. 101/2021, senza compromissione sproporzionata del diritto di difesa.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile. Il decreto impugnato non conferma in senso proprio i tetti di spesa, ma si limita a promuoverne l’attuazione mediante le contrattualizzazioni: le censure sui livelli di finanziamento attribuiscono all’atto una natura confermativa che non possiede e andavano rivolte contro i decreti presupposti. Il quarto motivo è infondato, essendo le impugnative degli atti presupposti già definite con le sentenze n. 255/2024 e n. 276/2023. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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