Deroga all’interrogatorio preventivo per i delitti commessi con uso di armi (Cass. pen. Sez. 5 n. 259 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. e), n. 2, della legge 9 agosto 2024, n. 114, esonera il pubblico ministero dall’obbligo di procedere all’interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini prima dell’emissione di una misura cautelare personale anche per i “gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale”, qualora sia ravvisata in capo all’indagato l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione. Tale deroga opera inoltre per i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., che includono la detenzione di più armi comuni da sparo, anche modificate. La relativa motivazione può fondarsi su una ratio decidendi autonoma rispetto ad altre ragioni eventualmente indicate, purché logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la statuizione. Resta altresì fermo che l’interpretazione del linguaggio criptico adoperato nelle conversazioni intercettate è questione di fatto rimessa al giudice di merito, il cui apprezzamento, se logico, si sottrae al sindacato di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto gravemente indiziato del delitto di detenzione illegale di un’arma comune da sparo, in concorso con il figlio che l’aveva utilizzata per un’azione ritorsiva. Il giudice aveva ravvisato il concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, escludendo l’idoneità di misure meno afflittive, anche in considerazione dei collegamenti dell’indagato con ambienti criminali di tipo mafioso.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: la nullità per violazione dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., non ricorrendo le condizioni per la deroga all’interrogatorio preventivo; il vizio di motivazione per travisamento della prova in ordine alla sussistenza dei gravi indizi; la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato quanto al primo motivo e inammissibile quanto agli altri due. In riferimento alla dedotta nullità, ha chiarito che la legge n. 114/2024 ha inserito nell’art. 291 cod. proc. pen. la disciplina dell’interrogatorio preventivo, escludendone la necessità, tra l’altro, per i gravi delitti commessi con uso di armi e per i delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., nel cui novero rientra la detenzione di più armi comuni da sparo. La Corte ha poi evidenziato che, nel caso di specie, dagli atti risultava sia l’uso dell’arma che la detenzione di più armi modificate, emergendo dalla motivazione dell’ordinanza impugnata una condotta espressiva di un concreto pericolo di reiterazione. La censura è stata pertanto respinta, rilevandosi come la ratio decidendi basata sull’uso dell’arma fosse autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione.
In ordine al secondo motivo, la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità sulla sussistenza dei gravi indizi non si estende alla rivalutazione degli elementi fattuali o alla ponderazione del compendio indiziario, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito. Il controllo del giudice di legittimità è circoscritto alla verifica della correttezza giuridica e della coerenza logica della motivazione, senza che possa contrapporsi una diversa interpretazione del materiale probatorio. Ha inoltre richiamato il principio per cui l’interpretazione del linguaggio criptico degli intercettati è questione di fatto, rimessa al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità se logica.
Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità e per essere interamente versato in fatto. Quanto alla sussistenza del pericolo di reiterazione, la Corte ha riconosciuto la congruità della motivazione del Tribunale, fondata sulla gravità della condotta, sulla personalità dell’indagato e sul contesto di riferimento. In relazione alla scelta della misura, ha evidenziato che il giudice di merito aveva correttamente motivato sull’inidoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, escludendo una prognosi favorevole circa il rispetto delle prescrizioni. Tale valutazione, ha precisato la Corte, non contrasta con il principio enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 20769 del 2016, atteso che la motivazione ha comunque dato conto delle ragioni per cui il presidio elettronico non era ritenuto sufficiente a contenere il pericolo.
La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disponendo la trasmissione della sentenza al Direttore dell’istituto penitenziario, non conseguendo la liberazione dell’indagato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 291 c.p.p. – Procedimento applicativo
- Art. 407 c.p.p. – Termini di durata massima delle indagini preliminari