Silenzio inadempimento ANAS su autorizzazione accessi impianto carburanti (TAR Abruzzo n. 444 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione, e in particolare l’ente gestore della rete stradale statale, ha il dovere di concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato su istanza di parte, ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990. Tale obbligo permane anche quando l’amministrazione ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell’istanza, in virtù del combinato disposto degli artt. 1, comma 1-bis, e 2, comma 1, legge n. 241/1990 e del generale canone di buona fede procedimentale. La mancata produzione delle integrazioni documentali richieste da altro ente non legittima l’arresto del procedimento: l’inerzia dell’amministrazione competente configura silenzio inadempimento, sindacabile dal giudice amministrativo, con conseguente ordine di provvedere e nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un impianto di distribuzione carburanti lungo la strada statale, per il quale un silenzio assenso formatosi sulla domanda del 2001 aveva già riconosciuto l’autorizzazione all’apertura, con accertamento coperto da giudicato. Con istanza del 24 marzo 2023 la società ha chiesto all’ANAS s.p.a. il rilascio dell’autorizzazione all’apertura degli accessi stradali, necessaria per la materiale costruzione ed esercizio dell’impianto.
L’ANAS non ha dato alcun riscontro. La società ha quindi proposto ricorso per l’accertamento del silenzio inadempimento, chiedendo la condanna dell’ente a provvedere entro un termine e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Si sono costituiti l’ANAS e il Comune di Barisciano, il quale ha dedotto l’omessa produzione delle integrazioni progettuali e documentali richieste con propria nota.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, che impone alle amministrazioni di concludere il procedimento mediante provvedimento espresso. Richiamando il combinato disposto con l’art. 1, comma 1-bis, il Tribunale chiarisce che il dovere sussiste persino quando l’istanza appaia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata: l’inerzia configura dunque silenzio inadempimento.
Il Tribunale riconosce in capo all’ANAS, quale ente proprietario delle reti stradali statali, la competenza esclusiva al rilascio delle autorizzazioni all’apertura degli accessi ai nuovi impianti. Alla luce del giudicato che ha riconosciuto alla società la legittimazione a ottenere i titoli ulteriori necessari, l’istanza del 2023 ha correttamente avviato il procedimento, che avrebbe dovuto essere riscontrato entro il termine generale di trenta giorni.
Quanto alla difesa del Comune, il Collegio ne esclude anzitutto la qualità di controinteressato in senso tecnico, trattandosi di istanza indirizzata a diversa amministrazione e presentata tramite lo sportello SUAP. Nel merito, la mancata integrazione documentale non giustifica l’arresto del procedimento. Richiamando la propria precedente pronuncia (TAR Abruzzo n. 1125 del 30.09.2008), il Tribunale ribadisce che l’omessa collaborazione del destinatario avrebbe dovuto produrre effetti negativi solo a suo carico, senza impedire il prosieguo dell’istruttoria.
Accolto il ricorso, il Collegio ordina all’ANAS di adottare un’espressa e motivata determinazione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di inutile decorso, nomina commissario ad acta il Dirigente del Settore Viabilità della Provincia dell’Aquila. Le spese seguono la soccombenza dell’ANAS e sono compensate nei confronti del Comune, estraneo al rilascio dell’autorizzazione.
Nota della Redazione
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