Carcasse animali come rifiuti urbani e ordine di rimozione al concessionario stradale (TAR Abruzzo n. 446 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le carcasse o carogne di animali giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche costituiscono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 4, del D.lgs. n. 152/2006. L’art. 14 del codice della strada impone all’ente proprietario, e per le strade in concessione al concessionario, la manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle pertinenze. Tale disposizione, in quanto speciale, deroga all’art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 e rende non necessaria la dimostrazione dell’elemento soggettivo in capo al proprietario o al concessionario in caso di presenza di rifiuti sulla strada o sulle pertinenze. Il sindaco può adottare l’ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 del D.lgs. n. 267/2000 a tutela dell’igiene e della salute pubblica.

Il Fatto

Il Comune di Roccacasale, con ordinanza sindacale n. 9/2020, ha ingiunto ad Anas S.p.A. di provvedere all’interramento di una carcassa di animale giacente su un terreno identificato al foglio 16, particella 71, in località “terra vecchia”.

La società concessionaria ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Abruzzo, deducendo l’inapplicabilità della parte IV del TU Ambiente alle carcasse animali, l’insussistenza di un obbligo di smaltimento a proprio carico in assenza di dolo o colpa e il difetto dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente. Si sono costituiti il Ministero della Difesa e la ASL n. 1, che ha eccepito l’irricevibilità per tardività e l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio supera le eccezioni processuali della ASL in ragione dell’infondatezza nel merito del ricorso, concentrando l’analisi sulle censure sostanziali.

Quanto al primo motivo, il Tribunale richiama l’art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 4, del D.lgs. n. 152/2006, che qualifica come rifiuti urbani quelli di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico. Ne deriva che le carcasse animali presenti su tali aree rientrano in tale categoria, con conseguente infondatezza della tesi dell’inapplicabilità della disciplina dei rifiuti.

Sul secondo motivo, il Collegio ribadisce un orientamento già espresso in un proprio precedente. L’art. 14, comma 1, lettera a), del codice della strada pone a carico degli enti proprietari la manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle pertinenze; il comma 3 attribuisce i medesimi poteri e compiti al concessionario. L’art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 impone invece la rimozione dei rifiuti in solido con il proprietario, ma solo se la violazione è a questi imputabile a titolo di dolo o colpa. Occorre pertanto distinguere l’ipotesi della ordinaria manutenzione e pulizia della sede stradale dalla diversa ipotesi dell’ordine di bonifica e risanamento igienico dei siti, che appartiene al rimedio sanzionatorio dell’art. 192 ed è soggetta al criterio di imputazione soggettiva.

Nel caso concreto, la fattispecie è ricondotta alla sfera dell’art. 14 del codice della strada, trattandosi di mera e ordinaria manutenzione della sede stradale e delle pertinenze mediante rimozione dei rifiuti accumulatisi. Tale disposizione, in quanto speciale, deroga alla generale previsione dell’art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 e rende non necessaria la dimostrazione dell’elemento soggettivo in capo al proprietario o al concessionario della strada.

Infine, quanto ai presupposti del potere sindacale, il Collegio ritiene che il carattere primario dell’interesse alla preservazione dell’igiene e della salute pubblica giustifichi l’esercizio del potere contingibile e urgente attribuito al sindaco dall’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000, tanto più efficace quanto più anticipata è l’azione dell’autorità. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio e compensazione nei confronti del Ministero della Difesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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