Intervento ad opponendum del vicino e onere probatorio sulla preesistenza delle opere (C.G.A.R.S. n. 461 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario del fondo confinante con quello su cui insistono le opere abusive è titolare di una posizione di fatto che lo legittima a spiegare intervento ad opponendum nel giudizio avverso l’ordinanza di demolizione. L’intervento è ammissibile quando sia stato notificato ai procuratori costituiti delle parti e risulti la sua finalità di opposizione. In tema di onere della prova, è il ricorrente a dover dimostrare la preesistenza degli ampliamenti rispetto alla data assunta a discrimine della disciplina edilizia. La sola attestazione che l’immobile risale a epoca anteriore al 1967 non è idonea a provare la realizzazione dell’opera prima del 1942. La mancata allegazione in primo grado preclude il deposito della planimetria catastale nel giudizio di appello, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a..
Il Fatto
Il Comune di Messina ha adottato un’ordinanza di demolizione in relazione a due ampliamenti realizzati su un fabbricato preesistente, di cui uno alla prima elevazione e l’altro alla seconda elevazione. Il provvedimento è stato impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania. Il ricorrente ha dedotto l’indeterminatezza dell’oggetto dell’ordinanza, il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria, sostenendo che le opere risalissero a epoca anteriore al 1942.
Nel giudizio di primo grado si sono costituiti il Comune, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al controinteressato, e il proprietario del terreno limitrofo, con intervento ad opponendum. Il TAR ha respinto l’eccezione preliminare, dichiarato ammissibile l’intervento e respinto il ricorso, con condanna alle spese. Il ricorrente ha proposto appello, censurando l’ammissione dell’intervento e riproponendo le doglianze di primo grado.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha dichiarato l’inammissibilità della planimetria catastale depositata dall’appellante. L’atto non era mai stato prodotto in primo grado e il suo deposito in appello trova il limite dell’art. 104, comma 2, c.p.a., che vieta nuove produzioni documentali salvo che siano dimostrate impossibilità o ignoranza non imputabili.
Nel merito, l’appello è stato ritenuto infondato. Quanto all’intervento ad opponendum, il Collegio ha confermato che il proprietario del terreno confinante è portatore di un interesse di fatto riferito all’oggetto della controversia, richiamando sul punto Cons. Stato, sez. V, n. 7141 del 2024. La legittimazione è stata quindi riconosciuta in capo al vicino, che ha interesse a contrastare l’eventuale caducazione dell’ordine di demolizione.
Sulla regolarità della notifica dell’atto di intervento, la Corte ha verificato dal fascicolo telematico che l’atto è stato notificato via p.e.c. il 6 settembre 2022 sia al ricorrente sia al Comune, presso i rispettivi procuratori costituiti, con riscontro delle ricevute di consegna. L’eccezione di inammissibilità è stata quindi superata per tabulas.
Nel merito sostanziale, l’ordinanza di demolizione è stata ritenuta sufficientemente determinata, anche in considerazione delle precedenti comunicazioni della Polizia municipale relative all’immobile sito in contrada Campola. Quanto alla preesistenza delle opere, il Collegio ha ribadito che grava sul ricorrente l’onere di provare la realizzazione anteriore al 1942. L’atto di compravendita del 1989 richiamato dall’appellante si limita ad attestare che l’immobile risulta costruito in data anteriore al 1° settembre 1967, senza nulla dire sulla preesistenza del fabbricato e del bagno al 1942.
Per il bagno al primo piano, la Corte ha rilevato che dell’opera non v’è menzione nell’atto del 1989 e che la sentenza del Tribunale civile di Messina n. 873 del 2023 contiene una testimonianza secondo cui il bagno al primo piano sarebbe stato realizzato durante i lavori di ristrutturazione del 2002-2003. L’appello è stato quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in duemila euro in favore di ciascuna parte resistente.
Nota della Redazione
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