Richiamo per relationem alla delibera e rivalutazione del compenso: motivi inammissibili (Cass. civ. Sez. 1 n. 15840 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che censuri una delle rationes decidendi della sentenza impugnata è inammissibile se non investe anche l’altra ratio autonoma che sorregge la decisione. La censura di interpretazione delle clausole contrattuali è inammissibile per difetto di autosufficienza, ex art. 366, n. 6, c.p.c., quando il ricorrente ometta di trascrivere, anche per stralcio, il contenuto delle clausole e degli atti richiamati per relationem. Il sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, è circoscritto alle sole anomalie che integrino la violazione del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, sesto comma, Cost., e non comprende più i vizi di insufficienza o contraddittorietà.
Il Fatto
Una cooperativa, legittimata in qualità di cessionaria del rapporto originariamente intestato a una società in nome collettivo, otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di una azienda sanitaria locale per il pagamento di un cospicuo importo a titolo di adeguamento contrattuale del corrispettivo di un appalto di servizi stipulato nel 1987. Nella delibera di proroga del rapporto era prevista una clausola di adeguamento del compenso secondo gli indici ISTAT, richiamata nelle successive convenzioni. L’azienda sanitaria proponeva opposizione, eccependo la novazione soggettiva e oggettiva del rapporto e l’insussistenza del credito.
Il Tribunale rigettava l’opposizione, ma la Corte d’Appello, riformando la sentenza, accoglieva il gravame dell’azienda sanitaria, ritenendo che la clausola di rivalutazione monetaria semestrale non fosse stata specificamente pattuita per l’intera durata del rapporto, non potendo il mero richiamo alla delibera n. 636 del 1988 assolvere a tale funzione, ma solo a quella di individuazione dell’oggetto delle prestazioni. La cooperativa proponeva quindi ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha valutato separatamente i due motivi di ricorso, entrambi ritenuti inammissibili. Il primo, relativo alla violazione dell’art. 44 della l. n. 724/1994, è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata si fondava su una duplice ratio decidendi: la prima concernente la mancata pattuizione della rivalutazione; la seconda, non espressamente censurata, relativa alla funzione meramente ricognitiva dell’oggetto del richiamo alla delibera n. 636 del 1988. Poiché il ricorrente non aveva attaccato questa seconda autonoma ragione della decisione, il motivo è stato considerato inidoneo a scalfire la sentenza.
Il secondo motivo, incentrato sull’interpretazione della clausola per relationem, è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza. La ricorrente, infatti, non aveva trascritto né l’allegato 7 al contratto di appalto, né il contenuto integrale della delibera n. 636 del 1988, che avrebbe dovuto essere riportato per consentire al giudice di legittimità di valutarne la rilevanza senza procedere all’esame di atti del giudizio di merito.
Infine, la Corte ha escluso che la motivazione della sentenza potesse essere sindacata sotto il profilo del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Come chiarito dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, il vizio di legittimità è configurabile solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o presenti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. La Corte d’Appello aveva, al contrario, fornito una motivazione sintetica ma coerente, idonea a esprimere l’iter logico seguito per pervenire alla decisione.
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Nota della Redazione
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