Rifiuti e Seveso obbligo del gestore di verificare le dichiarazioni del produttore (TAR Marche n. 137 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore di un impianto di smaltimento di rifiuti non può invocare l’affidamento sulle dichiarazioni di classificazione rese dal produttore conferente in modo selettivo, ossia solo quando queste giovino alla propria posizione e non anche quando lo pregiudichino. L’autorità amministrativa non è tenuta a svolgere approfondimenti istruttori diretti a mettere in dubbio le dichiarazioni a sé sfavorevoli rese dal privato nel corso del procedimento, salvo che esse siano ictu oculi errate. Nei settori connotati da elevato tecnicismo, l’incertezza del quadro normativo di riferimento giustifica l’approccio cautelativo dell’amministrazione competente e, in difetto di regole univoche, non ridonda automaticamente in illegittimità delle valutazioni tecniche compiute. Il peso degli imballaggi primari contaminati va computato nel calcolo dei quantitativi rilevanti ai fini della normativa Seveso.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce da oltre quarant’anni un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi. A seguito di un sopralluogo dell’A.R.P.A.M. del 3 giugno 2019, il Comitato Tecnico Regionale di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 105/2015 e il Gruppo di Lavoro ritenevano l’impianto soggetto alla normativa Seveso per superamento della soglia inferiore di cui all’allegato 1.
Una prima diffida del 2020 era stata annullata dal TAR Marche con la sentenza n. 788/2021 per difetto istruttorio e violazione delle garanzie partecipative. In esecuzione di quella decisione il C.T.R. ha costituito un tavolo tecnico e adottato i nuovi provvedimenti del 2022, che la società ha impugnato deducendo un unico articolato motivo di violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene irrilevanti le doglianze sull’atteggiamento del Gruppo di Lavoro. La legittimità dell’atto si verifica prescindendo dallo stato psicologico dei funzionari, salvo che esso si sia tradotto in un vizio procedurale o in una figura sintomatica dell’eccesso di potere. L’unico profilo astrattamente configurabile è il difetto di istruttoria.
Sul primo profilo generale, il Tribunale rileva che la ricorrente applica il principio dell’affidamento sulle dichiarazioni del produttore solo in bonam partem: non risulta che essa abbia approfondito i rifiuti classificati dai produttori come non rilevanti. Ciò mina la serietà del ragionamento, non essendo comprensibile il metro con cui il gestore sceglie quali dichiarazioni contestare. Quanto alle dichiarazioni sfavorevoli rese dalla stessa ditta, l’amministrazione non deve approfondirle d’ufficio salvo errori ictu oculi; in materia tecnica, inoltre, la giustificazione prudenziale confligge con l’assunto secondo cui le analisi sarebbero troppo lunghe e costose.
Sugli imballaggi, il Collegio esclude la detrazione dei pesi. Il D.Lgs. n. 105/2015 menziona gli imballaggi solo all’art. 4, comma 3, in tema di esclusione delle sostanze pericolose. Le Linee guida SNPA recepiscono la Comunicazione della Commissione n. 2018/C124/01 e i relativi principi valgono in assenza di disposizioni contrarie. Nel caso concreto si tratta di contenitori primari destinati allo smaltimento, verosimilmente non puliti: la defalcazione ex post è indimostrata.
Il Tribunale sottolinea che la normativa Seveso presenta zone grigie, con risultati non sempre univoci in tema di classificazione dei rifiuti. Ne deriva, per un verso, che l’incertezza del quadro normativo non ridonda automaticamente in illegittimità delle valutazioni delle autorità competenti; per altro verso, che in tali casi è giustificato l’approccio cautelativo del C.T.R.
Nel merito delle singole censure, il Collegio conferma le valutazioni tecniche del Gruppo di Lavoro, anche sulla scorta delle considerazioni del perito di parte. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per la estrema complessità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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